FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 233A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SPOLVERATO-CATALANI-MONTEGROTTO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 233A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SPOLVERATO-CATALANI-MONTEGROTTO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg. Riccardo SPOLVERATO, calciatore della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME, Romano CATALANI, in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME, e della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME avente ad oggetto la seguente condotta: Riccardo SPOLVERATO per aver, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, preso parte alla gara del Campionato Allievi Provinciali Montegrotto Terme-Due Mondi- Delegazione di Padova- del 19.10.2014, benché non ancora regolarmente tesserato; Romano CATALANI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara del Campionato Allievi Provinciali Montegrotto Terme-Due MondiDelegazione di Padova- del 19.10.2014, senza porvvedere ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi alla partecipazione della medesima gara del calciatore Riccardo SPOLVERATO; A.S.D. MONTEGROTTO TERME per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Riccardo SPOLVERATO e Romano CATALANI e dal Sig. Federico Bano nell’interesse della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di una giornata di squalifica nei confronti del Sig. Riccardo SPOLVERATO, di gg. 10 di inibizione nei confronti del Sig. Romano CATALANI e di un punto di penalizzazione in classifica e di € 55,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. MONTEGROTTO TERME; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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