FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 236A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZAMBON – QUAGGIO – STEFAN – ACD VETREGO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 236A del 27/04/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZAMBON - QUAGGIO - STEFAN - ACD VETREGO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 285pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Daniele ZAMBON, calciatore della società A.C.D. VETREGO, della Sig.ra Katia QUAGGIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C.D. VETREGO, del Sig. Tiziano STEFAN, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C.D. VETREGO e della società A.C.D. VETREGO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Daniele ZAMBON per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società A.C.D. VETREGO soltanto con decorrenza 14.11.2014, alle gare VETREGO - ALTOBELLO del 13.09.2014, CALCIO MARGHERA – VETREGO del 20.09.2014, MAERNE – VETREGO del 04.10.2014, VETREGO – CAMPOCROCE dell’11.10.2014 e VETREGO – CAMPALTO del 25.10.2014 del Campionato Juniores Provinciale Venezia; Sig.ra Katia QUAGGIO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Daniele ZAMBON non fosse ancora tesserato con la società A.S.D. VETREGO; Sig. Tiziano STEFAN per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto distinte gara presentate all’arbitro attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Daniele ZAMBON non fosse ancora tesserato con la società A.S.D. VETREGO; società A.S.D. VETREGO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele ZAMBON, dalla Sig.ra Katia QUAGGIO, dal Sig. Tiziano STEFAN e dal Sig. Vinicio Redy SCATTOLIN quale legale rappresentate della società A.S.D. VETREGO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Daniele ZAMBON, di 40 giorni di inibizione nei confronti della Sig.ra Katia QUAGGIO, di 10 giorni di inibizione nei confronti di Tiziano STEFAN e di 2 punti di penalizzazione in classifica nel Campionato di competenza più € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. VETREGO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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