FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 251A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CREPALDI – ANGELI – GRANDINETTI – FC BOLZANO 1996 BOZEN

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 251A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CREPALDI - ANGELI - GRANDINETTI - FC BOLZANO 1996 BOZEN Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 322pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Thomas CREPALDI, calciatore della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996, del Sig. Ivan ANGELI, dirigente accompagnatore della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996, del Sig. Giuseppe GRANDINETTI, dirigente della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996 e della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Thomas CREPALDI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61, comma 6, delle NOIF, partecipato a n. 5 gare del campionato provinciale di C5 nelle fila del Bolzano 1996 Bozen 1996, rispettivamente contro la G.S. Febbre Gialla del 3.10.2014, il Mariengo F.F. dell’8.10. 2014, il G.A. Bubi Merano B del 24.10.2014, l’Olimpia Holiday Merano del 31.10.2014, e l’A.S.D. Kickers Bolzano del 13.11.2014, senza averne titolo perché non tesserato per la F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 e tesserato con altra società; Sig. Angeli IVAN per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61, comma 5, delle NOIF, sottoscritto, in occasione delle gare del campionato provinciale di C5, Olimpia Holiday Merano – Bolzano 1996 del 31.10.2014 e F.C. Bolzano 1996 – A.S.D. Kickers Bolzano del 13.11.2014, le distinte di gara consegnate al direttore di gara, dalla società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 nelle quali risulta inserito, nonostante la mancanza di tesseramento, il calciatore Crepaldi Thomas; Sig. Giuseppe GRANDINETTI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61, comma 5, delle NOIF, sottoscritto, in occasione delle gare del campionato provinciale di C5, F.C. Bolzano 1996 – Febbre Gialla del 3.10.2014, Mariengo F.F. - F.C. Bolzano 1996 dell’8.10. 2014, F.C. Bolzano 1996 - G.A. Bubi Merano B del 24.10.2014, le distinte di gara consegnate al direttore di gara, dalla società F.C. Bolzano 1996 Bozen 1996 nelle quali risulta inserito, nonostante la mancanza di tesseramento, il calciatore Crepaldi Thomas; società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thomas CREPALDI, dal Sig. Angeli IVAN, dal Sig. Giuseppe GRANDINETTI, dal Sig. Franco Murano nell’interesse della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996 nella qualità di Presidente; 2 − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del sig. Thomas CREPALDI, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Angeli IVAN, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe GRANDINETTI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e € 200,00 di ammenda nei confronti della società F.C. BOLZANO 1996 BOZEN 1996; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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