FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 254A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIAW MAMADOW -GALLO -BOSCOLO- ASD ALTOBELLO ALEARDI BARCHE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 254A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIAW MAMADOW -GALLO -BOSCOLO- ASD ALTOBELLO ALEARDI BARCHE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Moustapha DIAW MAMADOW, calciatore della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE, del Sig. Manuel GALLO, allenatore con funzioni di dirigente della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE, del Sig. Loris BOSCOLO, dirigente della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE e della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Moustapha DIAW MAMADOW per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato in posizione irregolare, perché al momento non tesserato con la società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE, alle gare BALLO’ – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 14.09.2014, ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – ZIANIGO del 21.09.2014, ORIAGO – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 28.09.2014, ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – FULGOR MASSANZAGO del 5.10.2014, FRATTE – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 12.10.2014 e ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – VETRAGO del 19.10.2014 del campionato di seconda categoria girone N stagione sportiva 2014/15; Sig. Manuel GALLO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto la distinta della gara BALLO’ – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 14.09.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Moustapha DIAW MAMADOW non fosse tesserato; Sig. Loris BOSCOLO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte delle seguenti gare: ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – ZIANIGO del 21.09.2014, ORIAGO – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 28.09.2014, ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – FULGOR MASSANZAGO del 5.10.2014, FRATTE – ALTOBELLO ALEARDI BARCHE del 12.10.2014 e ALTOBELLO ALEARDI BARCHE – VETRAGO del 19.10.2014 attestanti il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Moustapha DIAW MAMADOW non fosse tesserato; società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Moustapha DIAW MAMADOW, dal Sig. Manuel GALLO, dal Sig. Loris BOSCOLO e dal Sig. Lorenzo VISENTIN nell’interesse della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 2 − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Moustapha DIAW MAMADOW, di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Manuel GALLO, di 50 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Loris BOSCOLO e di 2 punti di penalizzazione in classifica più € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ALTOBELLO ALEARDI BARCHE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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