FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 256A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARTINO – ASD SAN MARCO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 256A del 05/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARTINO - ASD SAN MARCO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1125pf13-14 adottato nei confronti del Sig. TOMMASO MARTINO, Presidente della Società A.S.D. SAN MARCO e della società A.S.D. SAN MARCO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. TOMMASO MARTINO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 4, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 34, comma 4, delle NOIF e 32, comma 3, del Regolamento della L.N.D., avuto riguardo a quanto stabilito con il Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. Stag. Sport. 2013/2014, organizzato una selezione di calciatori presso l’impianto sportivo Tonino Parisi di San Marco in Lamis, per il giorno 28/05/2014, senza aver prima richiesto apposita autorizzazione al Comitato competente; società A.S.D. SAN MARCO per responsabilità diretta; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. TOMMASO MARTINO in proprio e nell’interesse della società A.S.D. SAN MARCO in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione nei confronti del Sig. TOMMASO MARTINO e di € 1.000,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. SAN MARCO. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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