FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 265A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PERIN – GARDINI – MICHIELOTTO – ASD LIONS VILLANOVA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 265A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PERIN – GARDINI – MICHIELOTTO – ASD LIONS VILLANOVA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 355pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Steven PERIN, calciatore della società A.S.D. LIONS VILLANOVA, del Signor Alessandro MICHIELOTTO, Dirigente della società A.S.D. LIONS VILLANOVA, del Sig. Johnny GARDIN, Dirigente della società A.S.D. LIONS VILLANOVA e della società A.S.D. LIONS VILLANOVA avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Steven PERIN per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato alla gara LIONS VILLANOVA – PER SANTA MARIA del 21.09.2014, REAL TREMIGNON – LIONS VILLANOVA del 28.09.2014, LIONS VILLANOVA – FONTANIVESE del 6.10.2014, JUSTINENSE – LIONS VILLANOVA del 12.10.2014 e LIONS VILLANOVA – REAL TAVO del 19.10.2014 senza averne titolo perché al momento non tesserato per la società A.S.D. LIONS VILLANOVA; Sig. Alessandro MICHIELOTTO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dichiarato in calce alla distinta delle gare LIONS VILLANOVA – FONTANIVESE del 6.10.2014, JUSTINENSE – LIONS VILLANOVA del 12.10.2014 e LIONS VILLANOVA – REAL TAVO del 19.10.2014, presentate all’arbitro, il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Steven PERIN non fosse allo stato tesserato con la A.S.D. LIONS VILLANOVA; Sig. Johnny GARDIN per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dichiarato in calce alla distinta delle gare LIONS VILLANOVA – PER SANTA MARIA del 21.09.2014, REAL TREMIGNON – LIONS VILLANOVA del 28.09.2014, presentate all’arbitro, il regolare tesseramento dei calciatori, malgrado il calciatore Steven PERIN non fosse allo stato tesserato con la A.S.D. LIONS VILLANOVA; società A.S.D. LIONS VILLANOVA per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Steven PERIN, dal Sig. Alessandro MICHIELOTTO, del Sig. Johnny GARDIN e del Sig. Enzo VOLPATO nell’interesse della società A.S.D. LIONS VILLANOVA in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Steven PERIN, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Alessandro MICHIELOTTO, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Johnny GARDIN e di 2 punti di penalizzazione in Campionato e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. LIONS VILLANOVA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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