FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 268A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BUCHIGNANI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 268A del 14/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BUCHIGNANI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 384 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Leonardo BUCHIGNANI, arbitro della sezione AIA di Livorno, avente ad oggetto la seguente condotta: − Leonardo BUCHIGNANI per, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 40, commi 1 e 2 lett. a) e b) del Regolamento AIA, essersi espresso nel corso della gara A.S.D. Navacchio Zambra-A.S.D. Monteriggioni Chianti Banca del campionato Allievi Regionali del 16.11.2014 con frasi offensive e volgari nei confronti dei calciatori e di alcuni dirigenti della società A.S.D. Monteriggioni Chianti Banca; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata Sig. Leonardo BUCHIGNANI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi uno e gg. 10 di inibizione nei confronti del Sig. Leonardo BUCHIGNANI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.