FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 271A del 18/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PLASMATI – REBESCO – PASTORE – GALIZIA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 271A del 18/05/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PLASMATI - REBESCO - PASTORE - GALIZIA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Gianvito PLASMATI calciatore della società A.S.G. NOCERINA S.R.L., del Sig. Antonio REBESCO, Agente di Calciatori, del Sig. Ivano PASTORE, collaboratore sportivo e componente della segreteria della società A.S.G. NOCERINA S.R.L., del Sig. Salvatore GALIZIA, calciatore della società A.S.G. NOCERINA S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Gianvito PLASMATI per aver, in violazione all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. percepito, quale calciatore tesserato per l’A.S.G. NOCERINA S.r.l., nella stagione sportiva 2011-2012 compensi in nero per euro 7.250,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso; Sig. Antonio REBESCO per aver, in violazione all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 17, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di Calciatori con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 26 stesso Regolamento, percepito, quale Agente di Calciatori, nella stagione sportiva 2011- 2012 compensi in nero per euro 26.900,00 dalla EURO BIT S.r.l., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso; Sig. Ivano PASTORE per aver, in violazione all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 10, del C.G.S. percepito, quale Collaboratore Sportivo e Componente della Segreteria dell’A.S.G. NOCERINA S.r.l., nelle stagioni sportive comprese tra il 2010-2011 e il 2011-2012 compensi in nero per euro 9.453,00 di cui euro 5.503,00 dalla P.M.CO. S.r.l., euro 3.950,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso; Sig. Salvatore GALIZIA per aver, in violazione all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. percepito, quale calciatore tesserato per l’A.S.G. NOCERINA S.r.l., nella stagione sportiva 2010-2011 compensi in nero per euro 34.210,00 dalla P.M.CO. S.r.l., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri CITARELLA Giovanni e Christian, nonché a FAIELLA Alfonso; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianvito PLASMATI, dal Sig. Antonio REBESCO, dal Sig. Ivano PASTORE, dal Sig. Salvatore GALIZIA; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 2 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornate di squalifica e di € 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Gianvito PLASMATI, di 14 giorni di sospensione e di € 2.667,00 di ammenda nei confronti del Sig. Antonio REBESCO, di 20 giorni di inibizione e di € 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Ivano PASTORE e di 20 giorni di squalifica e di € 5.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Salvatore GALIZIA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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