FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/A del 01/12/2014 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MOTTOLA – ASD VIS PERUGIA NORD
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88/A del 01/12/2014 - Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MOTTOLA - ASD VIS PERUGIA NORD
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1112pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Francesco MOTTOLA, Dirigente della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD e della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD, avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco MOTTOLA per aver sottoscritto nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD le distinte di tre gare “categoria Pulcini”, comprensive delle specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati, malgrado la calciatrice Erin Maria Patrizia Cesarini non avesse titolo a partecipare alle gare, perché al momento non tesserata in violazione dell’allora vigente art. 1 comma 1, del C.G.S. in relazione all’allora vigente art. 10, comma 2, del C.G.S.; A.S.D. VIS PERUGIA NORD per responsabilità oggettiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MOTTOLA e dal Sig. Gianluca BELLUCCI, legale rappresentante della A.S.D. VIS PERUGIA NORD, nell’interesse della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di gg. 30 di inibizione nei confronti del Sig. Francesco MOTTOLA, e di € 600.00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. VIS PERUGIA NORD. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.