FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/A del 01/12/2014 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COCIANI – ROSSI – ASD MONTEBELLO DON BOSCO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/A del 01/12/2014 - Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COCIANI - ROSSI - ASD MONTEBELLO DON BOSCO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175pf13-14 adottato nei confronti di COCIANI Lorenzo, tesserato A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO, ROSSI Andrea Presidente della A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO e della società A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO, avente ad oggetto la seguente condotta: COCIANI Lorenzo per aver svolto attività di tecnico a favore della A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO nella stagione sportiva 2013/2014, consentendo che il suo nominativo fosse indebitamene iscritto nelle relative distinte gara alla voce allenatore, il tutto senza alcun titolo al riguardo, sia in ragione dell’abilitazione al Settore Tecnico, ma anche in relazione allo speciale titolo abilitativo per “allenatore dilettante” e, comunque, in assenza di alcuna deroga da parte degli Organi preposti al rilascio, in violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento al Comunicato n. 89 LND 13-14 pubblicato il 07/10/2013; ROSSI Andrea per aver consentito e, comunque, non impedito al Sig. COCIANI Lorenzo di svolgere attività di tecnico della prima squadra della A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO, in assenza di un titolo abilitativo per tale attività, il tutto in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento al Comunicato n. 89 LND 13-14 pubblicato il 07/10/2013; A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO, per responsabilità diretta ed oggettiva; − Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. COCIANI Lorenzo e dal sig. ROSSI Andrea nell’interesse proprio e della società A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di gg. 44 di squalifica nei confronti di Lorenzo COCIANI, di due mesi di inibizione nei confronti di Andrea ROSSI, e €200,00 di ammenda nei confronti della A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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