FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/A del 18/07/2014 – Calcio Padova – No ricorso non ammissione

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/A del 18/07/2014 – Calcio Padova - No ricorso non ammissione Il Consiglio Federale - Visto il Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società CALCIO PADOVA S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2014/2015, previsti dal C.U. n 144/A del 6 maggio 2014, per i seguenti motivi: mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00; mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento del debito IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2013; mancato pagamento del debito nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B per € 274.711,68. - vista la comunicazione in data 11 luglio 2014, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società CALCIO PADOVA S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Divisione Unica- LegaPro 2014/2015; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CALCIO PADOVA S.P.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014; - rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società CALCIO PADOVA S.P.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2014/2015, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società CALCIO PADOVA S.P.A. della Licenza Nazionale 2014/2015 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Divisione Unica- LegaPro (stagione sportiva 2014/2015).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it