FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/A del 01/08/2014 – Novara Calcio S.p.A ripescaggio al Campionato di Serie B

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/A del 01/08/2014 – Novara Calcio S.p.A ripescaggio al Campionato di Serie B Il Consiglio Federale - Vista la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014-2015, presentata dalla società Novara Calcio s.p.a. in data 28 luglio 2014; - Vista la istanza di adozione di provvedimenti in autotutela formulata dalla società Novara Calcio S.p.A. in data 29 luglio 2014; - Visto il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, con cui la società Novara Calcio s.p.a. ha richiesto: a) in via cautelare, la sospensione della efficacia esecutiva della delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014, pubblicata sul Comunicato Ufficiale N. 170/A di pari data, con cui si è stabilito che “in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B 2014/2015, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle licenze nazionali per l’ammissione al predetto campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 20 squadre; b) in via principale, l’annullamento e/o la riforma di detta delibera e per l’effetto di incaricare il Consiglio federale della FIGC di integrare l’organico del medesimo Campionato con la società Novara Calcio s.p.a.; - Rilevato che le squadre ammesse al campionato di serie B stagione sportiva 2014/2015 superano la soglia di 20 indicata nella succitata delibera assunta dal Consiglio Federale il 27 maggio 2014; - Atteso che, allo stato, l’Organo giustiziale adito dal Novara Calcio s.p.a. non ha adottato alcun provvedimento di sospensione e/o annullamento della delibera in parola, pubblicata sul C. U. n. 170/A del 27 maggio 2014; - Considerato che non sussistono i presupposti per un intervento in autotutela, sia perché la previsione di cui alla delibera del 27 maggio 2014 che dispone il parziale blocco dei ripescaggi è immune da vizi di legittimità, sia perché l’esercizio del potere di autotutela costituisce espressione di discrezionalità amministrativa non coercibile ab externo; - Tenuto altresì conto che, anche qualora la delibera impugnata dal Novara Calcio S.p.A. dinanzi al Collegio di Garanzia fosse sospesa od annullata, comunque osterebbe al ripescaggio della società in serie B, l’avere scontato sanzioni per illecito sportivo nella stagione 2012/2013, così come espressamente previsto dal Comunicato Ufficiale n. 171/A del 27 maggio 2014; - Ritenuto che, in pendenza del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, nessuna posizione giuridica tutelabile si ravvisa in capo alla società Novara calcio S.p.A.; - Visto l’art .27 dello Statuto federale d e l i b e r a di dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.A. e di dare comunque, sin d’ora atto, che per la stessa società ricorre la condizione preclusiva al ripescaggio stabilita dal C.U. N. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illecito sportivo; di non dover adottare alcun provvedimento in autotutela.
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