FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27A del 17/07/2015 – REGGINA – no ricorso non ammissione
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27A del 17/07/2015 - REGGINA - no ricorso non ammissione
Il Consiglio Federale - visti i Comunicati Ufficiali n. 239/A del 27 aprile 2015 e n. 287/A del 26 maggio 2015; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società REGGINA CALCIO S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2015/2016, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, per i seguenti motivi: mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2015 incluso; mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti,fino al mese di aprile 2015 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2015 incluso; mancato ripianamento della residua carenza patrimoniale di € 1.181.379,00, tenuto conto dell’utilizzo del saldo attivo finanziario della campagna trasferimenti; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2014; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2013; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2012; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2011; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2010; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2009 - vista la comunicazione in data 10 luglio 2015, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società REGGINA CALCIO S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro 2015/2016; - tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come “criteri A” dell’allegato B al C.U. n. 239/A del 27 aprile 2015, per i seguenti motivi: punto 7: mancata produzione della certificazione dei livelli di illuminazione garantiti dall’impianto sportivo, derivante da una campagna di misure opportunamente documentate e svolte in data successiva al 1 luglio 2014 e sottoscritta da tecnico o azienda specializzati di comprovata professionalità; punto 14: mancata produzione del documento di approvazione, da parte della competente Questura, del sistema di videosorveglianza e delle soluzioni adottate per la separazione strutturale delle tifoserie (area riservata o prefiltraggio); punto 14: mancata produzione di copia sottoscritta dalla società del contratto di bigliettazione nominativa (ticketing) e controllo accessi. - preso atto della comunicazione in data 10 luglio 2015, con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, per quanto di competenza, ha informato la società REGGINA CALCIO S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Divisione Unica - Lega Pro 2015/2016; - constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società REGGINA CALCIO S.P.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27 aprile 2015; - rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società REGGINA CALCIO S.P.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2015/2016, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società REGGINA CALCIO S.P.A. della Licenza Nazionale 2015/2016 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro (stagione sportiva 2015/2016).
