FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77A del 04/08/2015 – Rigetto ripescaggio LEGA PRO

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77A del 04/08/2015 - Rigetto ripescaggio LEGA PRO Il Consiglio Federale, - viste le domande di ripescaggio al Campionato di Divisione Unica- Lega Pro 2015- 2016 presentate dalle società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., U.S. 1913 Seregno S.r.l., Taranto F.C. 1927 S.r.l. e SSD Viterbese Castrense S.r.l.; - visti i Comunicati Ufficiali n. 239/A del 27 aprile 2015, 287/A del 26 maggio 2015, 327/A del 30 giugno 2015 e 22/A del 15 luglio 2015; - esaminate le relazioni in data 3 agosto 2015 descrittive delle risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dai succitati Comunicati Ufficiali ai fini dell’integrazione dell’organico della Divisione Unica-Lega Pro S.S. 2015/2016; - considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, le società sopraindicate non hanno soddisfatto i requisiti all’uopo prescritti, per i motivi specificati, relativamente a ciascuna di esse, nelle relazioni del 3 agosto 2015, il cui contenuto viene integralmente richiamato dal presente provvedimento; - visto l’art. 27 dello Statuto federale; d e l i b e r a di respingere per le motivazioni di cui in premessa le domande presentate, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 22/A del 15 luglio 2015, dalle società S.S. Monopoli 1966 S.r.l., U.S. 1913 Seregno S.r.l., Taranto F.C. 1927 S.r.l., SSD Viterbese Castrense S.r.l.; dispone che gli uffici della Federazione e la Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alle predette società, ove depositato, l’assegno circolare relativo al contributo straordinario nonché quant’altro allegato alle domande di ripescaggio; Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 62 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 280/A del 26 maggio 2015.
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