FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 297A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SESTILI NICCOLO’ – CIUTI FABRIZIO – SANGIORGESE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 297A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SESTILI NICCOLO' - CIUTI FABRIZIO - SANGIORGESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Niccolò’ SESTILI, calciatore della società SANGIORGESE CALCIO A 5, del Sig. FABRIZIO CIUTI, dirigente accompagnatore della società SANGIORGESE CALCIO A 5, e della società SANGIORGESE CALCIO A 5 avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Niccolò’ SESTILI, la violazione di cui all’art. 1bis. comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 22, nn. 3, 6 e 11 e 46, comma 6, C.G.S., art. 48, n.1, NOIF, per aver disputato nn.10 gare, e per la precisione Civitanova-Sangiorgese del 04.10.2014, V. Fondi-Sangiorgese del 18.10.2014, Sangiorgese-O. Olgiata dell’1.11.2014, A. Grosseto-Sangiorgese dell’8.11.2014, SangiorgeseFoligno del 15.11.2014, Sangiorgese-Ardenza C. del 20.12.2014, Sangiorgese-Civitanova del 10.01.2015, Porto S. Giorgio - Sangiorgese del 17.01.2015, O. Olgiata-Sangiorgese del 07.02.2015, Sangiorgese-A. Grosseto del 14.02.2015, nel corso della Stagione Sportiva 2014-2015 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B – Girone D, nelle fila della Soc. Sangiorgese Calcio a 5, in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica (residua di nn.4 gare) irrogata nella Stagione Sportiva 2013/2014 a mezzo del C.U. n.730/2014 del 15.4.2014 Divisione Calcio a 5; Sig. FABRIZIO CIUTI, la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare Civitanova-Sangiorgese del 04.10.2014, V. Fondi-Sangiorgese del 18.10.2014, Sangiorgese-O. Olgiata dell’1.11.2014, A. Grosseto-Sangiorgese dell’8.11.2014, Sangiorgese-Foligno del 15.11.2014, Sangiorgese-Ardenza C. del 20.12.2014, Sangiorgese-Civitanova del 10.01.2015, Porto S. Giorgio-Sangiorgese del 17.01.2015, O. Olgiata-Sangiorgese del 07.02.2015, Sangiorgese-A. Grosseto del 14.02.2015, nel corso della Stagione Sportiva 2014-2015 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B – Girone D, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, per non aver scontato la squalifica ( residue nn.4 gare) irrogata nella Stagione Sportiva 2013/2014 a mezzo del C.U. n.730/2014 del 15.4.2014 – L.N.D. Divisione Calcio a 5, il calciatore SESTILI Niccolò, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnate ai rispettivi Direttori delle Gare; società SANGIORGESE CALCIO A 5 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Niccolò’ SESTILI, dal Sig. FABRIZIO CIUTI, e dal Sig. OSMAR OLDRINI nell’interesse della società SANGIORGESE CALCIO A 5 in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in campionato nei 2 confronti del Sig. Niccolò’ SESTILI, di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. FABRIZIO CIUTI, e di 4 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2015/2016, più € 100,00 di ammenda nei confronti della società SANGIORGESE CALCIO A 5; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
