FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 300A del 09/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SETTIMO VITTONE – FERRARI – FRANCHINO – GIRODO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 300A del 09/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SETTIMO VITTONE - FERRARI - FRANCHINO - GIRODO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 421pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Andrea FRANCHINO, allenatore della società A.C. SETTIMO VITTONE, del Sig. Alessio FERRARI, Dirigente Accompagnatore della società A.C. SETTIMO VITTONE, del Sig. Simone GIRODO, calciatore tesserato per la società A.C. SETTIMO VITTONE e della società A.C. SETTIMO VITTONE avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Andrea FRANCHINO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, utilizzato nella gara Montanaro – Settimo Vittone del 16.11.2014, valevole per il Campionato Giovanile “Allievi Provinciali” girone A del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, il calciatore Simone Girodo, squalificato per quella gara come da Com. Uff. n. 23 del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, sotto le false generalità di un ignaro compagno di squadra; Sig. Alessio FERRARI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, comma 1, delle NOIF consentito l’utilizzo nella gara Montanaro – Settimo Vittone del 16.11.2014, valevole per il Campionato Giovanile “Allievi Provinciali” girone A del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, del calciatore Simone Girodo, squalificato per quella gara come da Com. Uff. n. 23 del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, sotto le false generalità di un ignaro compagno di squadra e per avere falsamente attestato, con la sottoscrizione della distinta dei calciatori partecipanti alla gara, la posizione regolare dei calciatori; Sig. Simone GIRODO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, preso parte alla gara Montanaro – Settimo Vittone del 16.11.2014, valevole per il Campionato Giovanile “Allievi Provinciali” girone A del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, seppure squalificato per quella gara come da Com. Uff. n. 23 del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, sotto le false generalità di un ignaro compagno di squadra; società A.C. SETTIMO VITTONE per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea FRANCHINO, dal Sig. Alessio FERRARI, dal Sig. Simone GIRODO e dal Sig. Mario RUFFINO nell’interesse della società A.C SETTIMO VITTONE in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Andrea FRANCHINO, di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Alessio FERRARI, di 3 giornate di squalifica nei confronti del Simone GIRODO e € 500,00 di ammenda nei confronti della società A.C. SETTIMO VITTONE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
