FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 317A del 22/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI AGS NOCERINA SRL

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 317A del 22/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI AGS NOCERINA SRL Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri Luigi AMABILE, Gaetano AUTERI, Riccardo BOLZAN Alessandro BRUNO, Vincenzo DE LIGUORI, Raffaele DE MARTINO, Roberto DI MAIO, Piergraziano GORI, Gaetano IANNINI, Maikol NEGRO, Marco POMANTE, Simone SANNIBALE, Paolo SARDO e Manuel SCALISE, tutti tesserati della A.S.G. NOCERINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Luigi AMABILE per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2010/2011 compensi in nero per euro 16.110,00 dalla P.M.CO. S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Gaetano AUTERI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale allenatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 75.000,00 di cui euro 63.000,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA ed euro 12.000,00 dalla P.M.CO. S.r.l., società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Riccardo BOLZAN, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 65.060,00 di cui euro 51.760,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 10.150,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA ed euro 3.150,00 dalla ITAL EDILE S.R.L., tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Alessandro BRUNO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 63.480,00 di cui euro 34.980,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 24.000,00 dalla EURO BIT S.R.L. ed euro 4.500,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Vincenzo DE LIGUORI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 10.450,00 di cui euro 3.950,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 4.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. ed euro 2.500,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Raffaele DE MARTINO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2010/2011 compensi in nero per euro 18.400,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Roberto DI MAIO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 70.030,00 di cui euro 36.930,60 dalla P.M.CO. S.R.L. euro 3.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., euro 26.000,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L., euro 9.550,00 dalla ITAL EDIL S.R.L. ed euro 3.550,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Piergraziano GORI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 61.450,00 di cui euro 27.540,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 7.000,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 27.000,00 dalla EURO BIT S.R.L., tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Gaetano IANNINI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 compensi in nero per euro 30.250,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Maikol NEGRO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagione sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 45.480,00 di cui euro 26.280,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., euro 13.650,00 dalla TIRRENA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 4.050,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Marco POMANTE, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 71.650,00 di cui euro 41.400,00 dalla P.M.CO. S.R.L. euro 26.200,00 dalla EURO BIT S.R.L. ed euro 4.050,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Simone SANNIBALE, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 compensi in nero per euro 37.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Paolo SARDO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 2.500,00 dalla P.M.CO. S.R.L., società riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Manuel SCALISE, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 25.920,00 di cui euro 5.020,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 15.300,00 dalla TIRRENIA COSTRUZIONI S.R.L. ed euro 5.600,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Luigi AMABILE, Gaetano AUTERI, Riccardo BOLZAN Alessandro BRUNO, Vincenzo DE LIGUORI, Raffaele DE MARTINO, Roberto DI MAIO, Piergraziano GORI, Gaetano IANNINI, Maikol NEGRO, Marco POMANTE, Simone SANNIBALE, Paolo SARDO e Manuel SCALISE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica e di euro 2.664,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi AMABILE, di giorni 80 di squalifica e di euro 16.660,00 di ammenda nei confronti del Sig. Gaetano AUTERI, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Riccardo BOLZAN, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alessandro BRUNO, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Vincenzo DE LIGUORI, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Raffaele DE MARTINO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Roberto DI MAIO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Piergraziano GORI, di 3 giornate di squalifica e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig Gaetano IANNINI, di 2 mesi di squalifica e di euro 10.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Maikol NEGRO, di 3 mesi e 10 giorni di squalifica e di euro 13.300,00 di ammenda nei confronti del Sig. Marco POMANTE, di 6 giornate di squalifica e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Simone SANNIBALE, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Paolo SARDO e di 2 giornate di squalifica e di euro 2.664,00 di ammenda nei confronti del Sig. Manuel SCALISE. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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