FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 319A del 22/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIRELLI – ASD VILLA CECCOLINI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 319A del 22/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIRELLI - ASD VILLA CECCOLINI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 579pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Matteo GIRELLI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la società A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C. e della società A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C., avente ad oggetto la seguente condotta: Matteo GIRELLI, per aver, in violazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 15 del C.G.S. e all’art. 30 dello Statuto Federale per non aver chiesto debita e preventiva autorizzazione ai competenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale nei confronti di altro tesserato; A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo GIRELLI e dal Sig. Roberto ALESSI nell’interesse della società A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C., in qualità di Presidente e legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Matteo GIRELLI e di € 400,00 nei confronti della società A.S.D. VILLA CECCOLINI F.C.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
