FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 321A del 22/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SANCRICCA – CENTIONI – PELLEGRINI – SSD FUTBOLCLUB SRL
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 321A del 22/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SANCRICCA - CENTIONI - PELLEGRINI - SSD FUTBOLCLUB SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 703 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Luca SANCRICCA Allenatore di base, David CENTIONI Allenatore di base, Giorgio PELLEGRINI Allenatore di base, e della Società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta: Luca SANCRICCA per aver, in violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto, in gare ufficiali della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. del 7/09/2014, 14/09/2014 e 21/09/2014, attività in qualità di dirigente accompagnatore o dirigente addetto all’arbitro, il tutto in assenza di tesseramento come tecnico avvenuto formalmente solo il 25/09/2014; David CENTIONI per aver, in violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto, in gare ufficiali della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. del 7/09/2014, 14/09/2014 e 21/09/2014, attività in qualità di allenatore della squadra, il tutto in assenza di tesseramento come tecnico avvenuto formalmente solo il 25/09/2014; Giorgio PELLEGRINI per aver, in violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto, in gare ufficiali della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. dell’11/01/2015, 18/01/2015, 25/01/2015 e 1/02/2015, attività in qualità di allenatore della squadra, il tutto in assenza di tesseramento come tecnico avvenuto formalmente solo il 5/03/2015; società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. per responsabilità diretta ed oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca SANCRICCA, dal Sig. David CENTIONI, dal Sig. Giorgio PELLEGRINI e dal Sig. Fabio MIDULLA nell’interesse della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 50 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Luca SANCRICCA, di 50 giorni di squalifica nei confronti del Sig. David CENTIONI, di 50 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Giorgio PELLEGRINI e € 300,00 di ammenda nei confronti della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L.;
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