FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 101/A del 14/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SOPRANO – STORTONI – ELEUTIERI – POLIDORI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 101/A del 14/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SOPRANO - STORTONI - ELEUTIERI - POLIDORI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Giacomo SOPRANO, calciatore della società SAN MARCO SEVERGLIANO, Cristian STORTONI, calciatore Capitano della U.S. COMUNANZA, Marco POLIDORI, calciatore Vice Capitano della U.S. COMUNANZA e Mauro ELEUTERI, dirigente accompagnatore ufficiale della società U.S COMUNANZA, avente ad oggetto la seguente condotta: Giacomo SOPRANO per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 40, comma 4 e 61, comma 6, delle NOIF, partecipato in posizione irregolare, poiché tesserato con la società A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO e sostituendosi al calciatore Nicola SOPRANO indicato nella distinta gara, nelle file della società U.S. COMUNANZA alla gara di campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie D, U.S. COMUNANZA – USA S. CATERINA del 17/04/2015; Cristian STORTONI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 40, comma 4 e 61, comma 6, delle NOIF, sottoscritto la distinta di gara U.S. COMUNANZA – USA S. CATERINA del 17/04/2015 consentendo la partecipazione del calciatore Giacomo SOPRANO sostituitosi al calciatore Nicola SOPRANO; Marco POLIDORI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7, comma 2, e 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 6, delle NOIF, consentito la partecipazione alla gara U.S. COMUNANZA – USA S. CATERINA del 17/04/2015 del calciatore Giacomo SOPRANO sostituitosi al calciatore Nicola SOPRANO; Mauro ELEUTERI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 1, delle NOIF, consentito la partecipazione alla gara U.S. COMUNANZA – USA S. CATERINA del 17/04/2015 del calciatore Giacomo SOPRANO sostituitosi al calciatore Nicola SOPRANO; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dai Sigg.ri Giacomo SOPRANO, Cristian STORTONI, Marco POLIDORI e Mauro ELEUTERI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 3 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Giacomo SOPRANO, di 1 giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Cristian STORTONI, di 2 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Marco POLIDORI e di 40 giorni di inibizione al Sig. Mauro ELEUTERI. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
