FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 103/A del 17/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STEFANI – RUZZA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 103/A del 17/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STEFANI - RUZZA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio STEFANI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Veneto, e Giuseppe RUZZA, Presidente del Comitato Regionale Veneto, avente ad oggetto la seguente condotta: Claudio STEFANI per avere, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comitato Regionale Veneto (carica ricoperta ininterrottamente dall’anno 2001) cui sono demandate le funzioni di controllo sull’attività economico-finanziaria del predetto Comitato Regionale, intrattenuto di fatto rapporti professionali con Società affiliate appartenenti al Comitato Regionale Veneto attraverso la Società “Stefani Consulting S.r.l.” di cui lo stesso risulta essere Amministratore Unico e legale rappresentante, promuovendo tale attività libero professionale presso le Società affiliate mediante la pubblicizzazione sul sito ufficiale del Comitato Regionale Veneto della “Società Stefani Consulting S.r.l.” in ragione di regolare contratto di sponsorizzazione e mediante la partecipazione a incontri formativi organizzati dal Comitato Regionale Veneto in cui lo stesso interveniva in qualità di libero professionista, nonché inoltre per avere gestito in via fatto la Società A.C. Nove Stefani Consulting SSD a r.l. allo stesso comunque riconducibile sotto il profilo sia gestionale che economico con riferimento a tutto il periodo non coperto da prescrizione ai sensi dell’art. 25 Codice di Giustizia Sportiva; venendo meno al suo dovere di terzietà ed imparzialità con riguardo alle funzioni di controllo delegate all’Organo dallo stesso presieduto, a causa di una evidente e reiterata posizione di incompatibilità di fatto a far data dalla stagione sportiva 2008/2009 fra l’altro, a causa dei rapporti professionali e per la funzione svolta nella Società A.C. Nove Stefani Consulting S.S.D. come sopra indicati; Giuseppe RUZZA per avere, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva in relazione all’art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Veneto, promosso l’attività professionale del Dott. Stefani Claudio presso le Società affiliate mediante la organizzazione di incontri formativi in cui lo stesso partecipava in qualità di libero professionista ed esperto di problematiche fiscali connesse alle Società Sportive; inoltre per aver stipulato in data 28.10.2014 un contratto di sponsorizzazione con la Società “Stefani Consulting S.r.l.”, di cui il Dott. Stefani Claudio è Amministratore Unico e legale rappresentante, che prevede la pubblicazione sul sito ufficiale del Comitato Regionale Veneto della pubblicità inerente l’attività professionale della Società suddetta con l’intento di promuovere tale attività presso le Società affiliate, così ricevendo un introito economico da parte di Società riconducibile al soggetto che istituzionalmente doveva provvedere al controllo gestionale ed economico del Comitato Regionale Veneto; e per avere omesso altresì, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND che prevedono anche una autonomia economico-finanziaria del suddetto Comitato Regionale, ogni verifica sulla persistenza dei requisiti di compatibilità delle predette attività professionali e societarie del Dott. Claudio Stefani con la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comitato Regionale Veneto, omissione che ha favorito una alterazione in via di fatto del necessario carattere di terzietà e imparzialità del predetto Organo nell’esercizio dei doveri di controllo sull’attività economicofinanziaria del Comitato Regionale Veneto; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Claudio STEFANI e Giuseppe RUZZA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Claudio STEFANI e di 2 mesi e 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe RUZZA. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it