FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/A del 19/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:COCCO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/A del 19/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:COCCO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Matteo COCCO, allenatore della società A.S.D. PROGETTO ATLETICO, avente ad oggetto la seguente condotta: Matteo COCCO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento al Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015 ed in relazione al combinato disposto degli artt. 7, 10 e 17 del Regolamento del Torneo denominato “1° TORNEO DI NATALE”, omesso scientemente ogni opportuna sorveglianza ed ogni necessaria cautela al fine di impedire le violazioni regolamentari verificate e contestate dall’attività ispettiva del Collaboratore S.G.S., Sig. Vittorio BERTONE, autorizzando, al termine della gara ASD ATHLETIC CLUB LIBERI – ASD PROGETTO ATLETICO del 24/12/2014, valevole per il 3° e 4° posto, al fine di procedere a determinare la squadra vincente del predetto Torneo, l’effettuazione di calci di rigore; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Matteo COCCO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Matteo COCCO. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
