FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 10/A del 10/07/2015 – Attribuzione titolo sportivo ASD Città di Foligno e revoca affiliazione Foligno Calcio
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 10/A del 10/07/2015 - Attribuzione titolo sportivo ASD Città di Foligno e revoca affiliazione Foligno Calcio
Il Presidente Federale preso atto del fallimento della società Foligno Calcio S.r.l.; preso atto della intervenuta costituzione della A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l., la quale ha richiesto l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio; preso, altresì, atto che la A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. ha acquisito il complesso aziendale della fallita Foligno Calcio S.r.l., comprensivo del parco tesserati risultante agli atti; rilevato che la A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. ha richiesto il trasferimento del titolo sportivo e del suddetto parco tesserati della fallita Foligno Calcio S.r.l., considerato che, in virtù di quanto sopra, può farsi luogo, tenuto anche conto del passato calcistico e della dimensione sportiva e geografica della città di Foligno, all’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 52, comma 3, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.; considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, con particolare riguardo a quelli intervenuti in ambito fallimentare, costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall’articolo 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.; visti gli artt. 15, 16, comma 6 e 52, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; d e l i b e r a di revocare l’affiliazione alla fallita Foligno Calcio S.r.l.; di affiliare la A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. di trasferire alla A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita Foligno Calcio S.r.l., così come risultante agli atti, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita.
