FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 134/A del 07/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AQUINO-DELCAMPO-DIPPOLITO-CASALI PRESILIANI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 134/A del 07/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AQUINO-DELCAMPO-DIPPOLITO-CASALI PRESILIANI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giorgio AQUINO, Presidente della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, del Sig. Michele DEL CAMPO, calciatore della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, del Sig. Sergio D’IPPOLITO, dirigente della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, e della società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Giorgio AQUINO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale, peraltro motivate da un esposto dallo stesso sottoscritto; Sig. Michele DEL CAMPO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione, ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale; Sig. Sergio D’IPPOLITO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale; società ASD CASALI PRESILANI 1973, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio AQUINO nell’interesse proprio e della società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, in qualità di Presidente, dal Sig. Michele DEL CAMPO e dal Sig. Sergio D’IPPOLITO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 3 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio AQUINO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Michele DEL CAMPO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Sergio D’IPPOLITO, di € 200,00 di ammenda per la Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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