FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 138/A del 09/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LO GATTO – USD PAOLANA 1922
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 138/A del 09/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LO GATTO - USD PAOLANA 1922
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO, Presidente dell’USD PAOLANA 1922, e della società USD PAOLANA 1922, avente ad oggetto la seguente condotta: Giuseppe LO GATTO, all’epoca dei fatti Vice-Presidente e legale rappresentante della USD PAOLANA 1922, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, non pagato all’allenatore, sig. Angelo Andreoli, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 18/10/2014 (Vertenza n. 71/34), pubblicata con CU n. 1 S.S. 201/2015 del 18/10/2014, nel termine di trenata giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; USD PAOLANA 1922, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LO GATTO, nell’interesse proprio e della società USD PAOLANA 1922, in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO, e di punto 1 (uno) di penalizzazione in classifica ed euro 500,00 di ammenda nei confronti della società USD PAOLANA 1922; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
