FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 13/A del 10/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI VOGHERA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 13/A del 10/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI VOGHERA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 138 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri Alessandro ANGELOTTI, Simone BAUDINELLI, Filippo CATENACCI, Marcello GENOCCHIO, Matteo GUIDI, Josè Maria LA CAGNINA, Luca LOMI, Andrea MUSSI, Alex NOTARI, Stefano PANIGADA, Francesco PAONESSA, Matteo PASQUALONI, Fabio PERISSINOTTO, Alex ROMANO, Sandro SCHENONE, Matias VEGNADUZZO, tutti tesserati della società A.C. VOGHERA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Alessandro ANGELOTTI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi in misura superiore rispetto all’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 8.050,00 e quindi euro 550,00 eccedenti l’importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Simone BAUDINELLI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi in misura superiore rispetto all’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 41.857,65 e quindi euro 34.357,65 eccedenti l’importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Filippo CATENACCI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 40.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 25.803,74 e quindi euro 1.834,71 eccedenti l’importo di euro 23.969,03 pattuito nel suddetto accordo economico; Marcello GENOCCHIO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 2 35.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 45.807,36 e quindi euro 19.985,36 eccedenti l’importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Matteo GUIDI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi in misura superiore rispetto all’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 3.623,00 e quindi euro 1.123,00 eccedenti l’importo pattuito nel suddetto accordo economico; Josè Maria LA CAGNINA per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, come risultante dalle verifiche della Guardia di Finanza di Voghera, compensi per complessivi euro 47.882,92, importo superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale, in assenza di un contratto depositato in Lega Nazionale Dilettanti; Luca LOMI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, come risultante dalle verifiche della Guardia di Finanza di Voghera, compensi per complessivi euro 16.353,35, entro il limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale, ma in assenza di un contratto depositato in Lega Nazionale Dilettanti; Andrea MUSSI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, come risultante dalle verifiche della Guardia di Finanza di Voghera, compensi per complessivi euro 25.000,00, entro il limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale, ma in assenza di un contratto depositato in Lega Nazionale Dilettanti; Alex NODARI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 20.000,00, in misura superiore rispetto all’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 23.769,90, entro il limite di euro 25.882,00, ma di euro 20.019,90 eccedenti l’importo di euro 3.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Stefano PANIGADA, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento 3 all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 15.000,00, in misura superiore rispetto all’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 11.253,72, entro il limite di euro 25.882,00, ma di euro 3.753,520 eccedenti l’importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Francesco PAONESSA, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 35.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 33.431,16 e quindi euro 25.931,16 eccedenti l’importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Matteo PASQUALONI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 6.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 4.381,00 e quindi euro 631,00 eccedenti l’importo di euro 3.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Fabio PERISSINOTTO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 15.000,00, oltre rimborsi spese fissati forfettariamente in euro 700,00 mensili, importi superiori rispetto a quelli previsti dall’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti e per aver percepito complessivi euro 16.357,28 e quindi euro 8.857,28 eccedenti l’importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Alex ROMANO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 7.000,00, entro il limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale, ma in assenza di un contratto depositato in Lega Nazionale Dilettanti; Sandro SCHENONE, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 37.155,61, importo superiore rispetto a quello previsto dall’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla 4 normativa federale e per aver percepito euro 29.655,61 eccedenti l’importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; Matias VEGNADUZZO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94 e 94 ter delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto, quale calciatore tesserato per l’A.C. VOGHERA S.R.L., nella stagione sportiva 2008/2009, una scrittura privata che prevedeva l’erogazione di compensi per euro 45.000,00, importo superiore rispetto a quello previsto dall’accordo economico depositato in Lega Nazionale Dilettanti, nonché superiore al limite di euro 25.882,00 prescritto dalla normativa federale e per aver percepito complessivi euro 34.131,14 e quindi euro 26.631,14 eccedenti l’importo di euro 7.500,00 pattuito nel suddetto accordo economico; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Alessandro ANGELOTTI, Simone BAUDINELLI, Filippo CATENACCI, Marcello GENOCCHIO, Matteo GUIDI, Josè Maria LA CAGNINA, Luca LOMI, Andrea MUSSI, Alex NOTARI, Stefano PANIGADA, Francesco PAONESSA, Matteo PASQUALONI, Fabio PERISSINOTTO, Alex ROMANO, Sandro SCHENONE, Matias VEGNADUZZO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Alessandro ANGELOTTI, di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Simone BAUDINELLI, 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Filippo CATENACCI, di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Marcello GENOCCHIO, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Matteo GUIDI, di 1 mese di squalifica a decorrere dal nuovo tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016 nei confronti del Sig. Josè Maria LA CAGNINA, di 30 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Luca LOMI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Andrea MUSSI, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Alex NOTARI, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Stefano PANIGADA, di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Francesco PAONESSA, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Matteo PASQUALONI, di 20 giorni di inibizione a decorrere dalla data del prossimo tesseramento nei confronti del Sig. Fabio PERISSINOTTO, di 1 giornata di squalifica nei confronti del Sig. Alex ROMANO, di 50 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Sandro SCHENONE, a decorrere dalla data del futuro tesseramento, di 4 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali della stagione sportiva 2015/2016 nei confronti del Sig. Matias VEGNADUZZO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it