FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 146/A del 22/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SORRENTINO-DI TOMMASO-FORMISANO-LOKOMOTIV_FLEGREA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 146/A del 22/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SORRENTINO-DI TOMMASO-FORMISANO-LOKOMOTIV_FLEGREA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 801 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giovanni SORRENTINO, calciatore della società A.S.D. Lokomotiv Flegrea, del Sig. Daniele DI TOMMASO, dirigente accompagnatore della società A.S.D. Lokomotiv Flegrea, del Sig. Giuseppe FORMISANO, allenatore della società A.S.D. Lokomotiv Flegrea, e della società A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Giovanni SORRENTINO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 e all’art. 3, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in occasione della gara Lokomotiv Flegrea – Real Virtus Baia, tentato di disputare la partita sotto falso nome, circostanza confermata dal calciatore stesso in sede di audizione; Sig. Daniele DI TOMMASO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 e all’art. 3, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, concorso nella scelta di schierare sotto falso nome il calciatore Giovanni SORRENTINO in sostituzione del Sig. Riccardo ROSA, sia pure in conseguenza di un improvviso malore di quest’ultimo; Sig. Giuseppe FORMISANO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 e all’art. 3, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, concorso nella scelta di schierare sotto falso nome il calciatore Giovanni SORRENTINO in sostituzione del Sig. Riccardo ROSA, sia pure in conseguenza di un improvviso malore di quest’ultimo; società A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di appartenenza dei soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei confronti o nel cui interesse era espletata l’attività innanzi contestata. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall’Avv. Bruno Luigi Merola, giusta procura speciale, per conto dei Sigg.ri Giovanni SORRENTINO, Daniele DI TOMMASO, Giuseppe FORMISANO e per conto della Società A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica per il Sig. Giovanni SORRENTINO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Daniele DI TOMMASO, di 2 mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe FORMISANO, di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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