FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 152/A del 28/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI VICINO – FARAONE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 152/A del 28/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI VICINO - FARAONE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 946 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Pasquale DI VICINO, calciatore della società A.S.D. SAN POLO CALCIO, del Sig. Giulio FARAONE, calciatore della società A.S.D. SAN POLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Pasquale DI VICINO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento al punto 2.6 del Comunicato N° 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2014/2015 allo specifico titolo “provini presso altre società (giovani calciatori sottoposti a prova)“, che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, partecipato il 16/04/2015 ad un allenamento - provino organizzato dalla società ASD Newsorbolo Mezzani, in assenza di alcuna autorizzazione - nulla osta da parte della società di appartenenza; Giulio FARAONE per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento al punto 2.6 del Comunicato N° 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2014/2015 allo specifico titolo “provini presso altre società (giovani calciatori sottoposti a prova)“, che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, partecipato il 16/04/2015 ad un allenamento - provino organizzato dalla società ASD Newsorbolo Mezzani, in assenza di alcuna autorizzazione - nulla osta da parte della società di appartenenza; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale DI VICINO e dal Sig. Giulio FARAONE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 giornata di squalifica per il Sig. Pasquale DI VICINO, e di 1 giornata di squalifica per il Sig. Giulio FARAONE. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
