FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 161/A del 22/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCATENA – ASD GUALDO CASACASTALDA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 161/A del 22/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCATENA - ASD GUALDO CASACASTALDA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 989 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio SCATENA, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA e della società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, avente ad oggetto la seguente condotta: Fabrizio SCATENA, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 1 bis, comma 1, C.G.S.), in relazione all'art. 105 comma 2 delle NOIF, per aver stipulato con la scrittura privata del 2.9.13 accordi preliminari volti a disciplinare futuri ed eventuali trasferimenti di giovani calciatori, tesserati per la A.S.D. ATLETICO GUBBIO, in favore della A.S.D GUALDO CASACASTALDA, nonché i relativi compensi spettanti alla cedente sia in quota fissa che variabile, in funzione dell'impiego minimo dei calciatori e della categoria di militanza della società di appartenenza; A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio SCATENA in proprio e nell’interesse della società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA in qualità di Presidente e di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 per il Sig. Fabrizio SCATENA e di euro 500,00 per la società A.S.D. GUALDO CASACASTALDA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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