FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 175/A del 27/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALVITI – ASD TORBELLAMONACA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 175/A del 27/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALVITI - ASD TORBELLAMONACA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 719pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Yuri ALVITI, calciatore tesserato per la società A.S.D. TORBELLAMONACA, e della società A.S.D. TORBELLAMONACA, avente ad oggetto la seguente condotta: Yuri ALVITI, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, durante la gara di campionato di 1^ categoria, REAL TUSCOLANO – A.S.D. TORBELLAMONACA del 4 gennaio 2015, nella quale figurava in distinta come allenatore, colpito con una stampella ortopedica il Signor Giancarlo PIERRO, Dirigente accompagnatore della Società REAL TUSCOLANO, procurandogli una ferita lacero contusa; A.S.D. TORBELLAMONACA, a titolo di responsabilità oggettiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yuri ALVITI e dalla società A.S.D. TORBELLAMONACA nella persona del legale rappresentante pro tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Yuri ALVITI e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. TORBELLAMONACA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
