FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 177/A del 28/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARBETTI – ASD ATLETICO GUBBIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 177/A del 28/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARBETTI - ASD ATLETICO GUBBIO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 989 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Filippo BARBETTI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. ATLETICO GUBBIO, e della società A.S.D. ATLETICO GUBBIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Filippo BARBETTI in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 1 bis, comma 1, C.G.S.), in relazione all'art. 105 comma 2 delle N.O.I.F., per aver stipulato con la scrittura privata del 2.9.13 accordi preliminari volti a disciplinare futuri ed eventuali trasferimenti di giovani calciatori, tesserati per la A.S.D. ATLETICO GUBBIO, in favore della A.S.D GUALDO CASACASTALDA, nonché i relativi compensi spettanti alla cedente sia in quota fissa che variabile, in funzione dell'impiego minimo dei calciatori e della categoria di militanza della società di appartenenza; A.S.D. ATLETICO GUBBIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo BARBETTI in proprio e nell’interesse della società A.S.D. ATLETICO GUBBIO in qualità di Presidente e di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 per il Sig. Filippo BARBETTI e di euro 500,00 per la società A.S.D. ATLETICO GUBBIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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