FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 180/A del 03/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LIBORIO – AC PALAZZOLO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 180/A del 03/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LIBORIO - AC PALAZZOLO
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pf 2014/2015 adottato nei confronti del Sig. Mario LIBORIO, Amministratore Unico, legale rappresentante e Vice Presidente della A.C. PALAZZOLO S.r.l. all’epoca dei fatti, e della società A.C. PALAZZOLO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Mario LIBORIO , in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 15 commi 6 e 7 delle NOIF, all’art. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed all’art. 5 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, per aver consentito, in qualità di legale rappresentante della società A.C. PALAZZOLO S.r.l. – che il sig. Giacomo Procopio, che non rivestiva alcuna carica formale in seno alla società, provvedesse alla irregolare iscrizione della A.C. PALAZZOLO S.r.l. alla stagione sportiva 2014/2015, effettuata a firma del sig. Procopio; e in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 16, commi 3 e 4, 20 e 52 delle NOIF, per aver, a tutti gli effetti, realizzato una cessione della gestione sportiva della società A.C. PALAZZOLO S.r.l. ad una società esterna e non affiliata alla F.I.G.C., la SICI MOTOR S.r.l., la quale ha, provveduto a numerose incombenze ed attività di competenza unicamente di una società affiliata, senza aver alcun valido titolo e in violazione, comunque, della normativa federale vigente; A.C. PALAZZOLO S.r.l.., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario LIBORIO nell’interesse proprio e della società A.C. PALAZZOLO S.r.l., in qualità di Amministratore Unico, legale rappresentante e Vice Presidente all’epoca dei fatti; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di mesi 11 per il Sig. Mario LIBORIO e di € 1.600,00 di ammenda per la società A.C. PALAZZOLO S.r.l. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
