FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 47A del 21/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIZZI-L’AQUILA CALCIO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 47A del 21/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIZZI-L'AQUILA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 212 pf 12-13 adottato nei confronti del Sig. Elio GIZZI, all’epoca dei fatti Presidente della società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. e della società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Elio GIZZI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto il modulo di variazione di tesseramento del calciatore Rius ZENUNI, nonostante lo stesso esponesse la dicitura “nazionalità albanese”, omettendo di compiere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti per il suo tesseramento; L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elio GIZZI e dal Sig. Corrado CHIODI nell’interesse della società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., in qualità di Presidente e legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di due mesi di inibizione nei confronti del Sig. Elio GIZZI e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti della società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
