FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 55A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAMARA-PICCOLI-SCREPIS-XAUSA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 55A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAMARA-PICCOLI-SCREPIS-XAUSA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 657 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Souleymane CAMARA, calciatore della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L., Ivan PICCOLI, dirigente accompagnatore della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L., Giorgio SCREPIS, dirigente accompagnatore della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. e Francesco XAUSA dirigente accompagnatore della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Souleymane CAMARA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 46, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39, 40 quater, 66 e 74, comma 4 delle N.O.I.F. ed al C.U. n. 31/A del 19.7.2013, disputato n. 21 gare nelle fila della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L., senza averne titolo perché ancora tesserato, in attesa del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per la società di appartenenza SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.; Ivan PICCOLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., svolto funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. per n. 14 gare nelle quali è stato impiegato senza averne titolo perché ancora tesserato, in attesa del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per la società di appartenenza SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., il calciatore Souleymane CAMARA, sottoscrivendo le relative distinte consegnate ai Direttori di Gare; Giorgio SCREPIS per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., svolto funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. per n. 6 gare nelle quali è stato impiegato senza averne titolo perché ancora tesserato, in attesa del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per la società di appartenenza SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., il calciatore Souleymane CAMARA, sottoscrivendo le relative distinte consegnate ai Direttori di Gare; Francesco XAUSA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 61, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., svolto funzioni di accompagnatore ufficiale della società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. per n. 1 gara nelle quali è stato impiegato senza averne titolo perché ancora tesserato, in attesa del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Dilettanti, per la società di appartenenza SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., il calciatore Souleymane CAMARA, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di Gara; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg.ri Souleymane CAMARA, Ivan PICCOLI, Giorgio SCREPIS e Francesco XAUSA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Souleymane CAMARA, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Ivan PICCOLI, di 25 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giorgio SCREPIS e di 10 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco XAUSA. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
