FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 58A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:COMABBIO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 58A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:COMABBIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 356 pf 14-15 adottato nei confronti della società U.S.D. COMABBIO, avente ad oggetto la seguente condotta: società U.S.D. COMABBIO per violazione dell’art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 62, comma 2, comma 2 bis e comma 3 delle N.O.I.F., con riguardo alla condotta di un proprio sostenitore che ha introdotto all’interno dello stadio e lanciato verso la tribuna un razzo al termine della gara Ternanese-Comabbio del 16.11.2014; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio DEGAUDENZI, nell’interesse della società U.S.D. COMABBIO in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di euro 500,00 di ammenda con diffida nei confronti della società U.S.D. COMABBIO. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
