FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROTA-CINGOLESE-TOSCANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 60A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROTA-CINGOLESE-TOSCANO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 309 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Lorenzo TOSCANO calciatore della società A.S.D. CHIGNOLESE, Stefano ROTA, dirigente accompagnatore ufficiale nonché legale rappresentante della società A.S.D. CHIGNOLESE e della società A.S.D. CHIGNOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta: Lorenzo TOSCANO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, disputato n. 2 gare del Campionato di Calcio A 5, Serie D, Girone C del Comitato Regionale Lombardia-L.N.D. nelle fila della società A.S.D. CHIGNOLESE, senza averne titolo perché squalificato; Stefano ROTA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto le distinte di due gare del Campionato di Calcio A 5, Serie D, Girone C del Comitato Regionale Lombardia-L.N.D., nelle fila della società A.S.D. CHIGNOLESE ed autorizzando di conseguenza la partecipazione del calciatore Lorenzo TOSCANO, che non aveva titolo perché squalificato, società A.S.D. CHIGNOLESE per responsabilità diretta ed oggettiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Lorenzo TOSCANO e Stefano ROTA nell’interesse proprio e della società A.S.D. CHIGNOLESE in qualità legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in gare ufficiali nei confronti del Sig. Lorenzo TOSCANO, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Stefano ROTA e di 1 punto di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. CHIGNOLESE. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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