FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 71A del 28/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PANICHI-CIMINO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 71A del 28/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PANICHI-CIMINO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 18 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi PANICHI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L. e Domenico CIMINO, Consigliere della società S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Luigi PANICHI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L., che ha portato al fallimento della stessa; Domenico CIMINO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., contribuito con il proprio comportamento omissivo alla cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L., che ha portato al fallimento della stessa; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg.ri Luigi PANICHI e Domenico CIMINO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di due anni di inibizione e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi PANICHI e di 8 mesi di inibizione ed euro 800,00 di ammenda nei confronti del Sig. Domenico CIMINO. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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