FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 95/A del 10/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RAGAZZONI-BRESCIA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 95/A del 10/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RAGAZZONI-BRESCIA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Luigi RAGAZZONI, legale rappresentante della società BRESCIA CALCIO S.P.A. e della società BRESCIA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Luigi RAGAZZONI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8, comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento della somma di euro 72.000,00 in favore della società C.S.D. S. MICHELE C. VIRTUS del premio alla carriera relativo al calciatore Alessio CRAGNO, così come disposto dall’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., con determinazione del 7.10.2014; BRESCIA CALCIO S.P.A. per responsabilità diretta; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Luigi RAGAZZONI nell’interesse proprio e della società BRESCIA CALCIO S.P.A.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione ed euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi RAGAZZONI e di euro 6.600,00 di ammenda nei confronti società BRESCIA CALCIO S.P.A.. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it