F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIATORE KAMIL GLIK AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL’11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO CALCIATORE KAMIL GLIK AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL’11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)
Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Kamil Glik, capitano della Società Torino F.C., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, seguito gara Empoli/Torino dell’11.5.2015, gli ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 “per avere al termine della gara, uscendo dal recinto di gioco, indirizzato al pubblico un gesto insultante”, infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito che il gesto sanzionato, ove realmente accaduto, non era stato refertato dagli Ufficiali di gara, bensì segnalato dalla Procura Federale della quale iniziativa contestava la legittimità, non essendo prevista dall'art. 35, comma 1.1 C.G.S.. Nel merito si doleva dell’eccessività della sanzione inflitta in prime cure e concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione dell'ammenda ovvero la riduzione della stessa nella misura 4 di giustizia. Alla seduta del 26.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione Giudicante, è comparso il rappresentante della società, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, all'uopo, questa Corte che il gesto è stato correttamente segnalato dalla Procura Federale e legittimamente il Giudice Sportivo competente lo ha sanzionato utilizzando (v. art. 35, comma 1.1, C.G.S.) ai fini di prova l'atto della Procura Federale Quanto all’entità della sanzione inflitta, non coglie nel segno il rilievo del reclamante atteso anche che il medesimo ricopriva il ruolo di capitano della squadra, tenuto dunque ancor più a dare il buono esempio ai suoi colleghi. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Kamil Glik. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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