F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 16.5.2015, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 243 del 19.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 16.5.2015, SANZIONE SOSPESA EX ART. 16 COMMA 2 BIS E 3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 243 del 19.5.2015)
Con reclamo in data 29.5.2015, la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale della L.N.P. di Serie A e pubblicata con il Com. Uff. n. 243 in data 19.5.2015, con la quale la società reclamante, in relazione ad un coro discriminatorio per motivi razziali, è stata sanzionata con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato “Secondo anello della Curva Nord” privo di spettatori, con beneficio della sospensione della sanzione per un periodo di anni uno, soggetto a revoca in caso di commissione di analoga violazione in tale periodo di tempo. A sostegno del gravame, con il quale è stata chiesta in via principale la revoca ed in subordine la riduzione della sanzione comminata, la Internazionale adduce che nella Relazione della Procura Federale di segnalazione di eventuali comportamenti rilevanti ex artt. 11, commi 1 e 3 e 12, comma 3 C.G.S.: il numero approssimativo degli occupanti del settore di provenienza del coro discriminatorio sarebbe stato erroneamente indicato in 9.000 unità, laddove la capienza effettiva di detto settore ammonterebbe in realtà a poco meno di 7.500 posti; sarebbe conseguentemente inattendibile la stima del 70% di spettatori presenti nell’anello indicata quale percentuale dei sostenitori che avrebbe intonato il coro; non sarebbe stato indicato, come invece richiesto dal modulo prestampato utilizzato dai collaboratori della Procura Federale, il numero almeno approssimativo dei sostenitori che avrebbero intonato il coro. Conclude, quindi, la F.C. Internazionale ravvisando un’imprecisione complessiva delle indicazioni fornite in punto di estensione del coro discriminatorio e la sussistenza di obiettive ragioni di dubbio sul raggiungimento da parte dello stesso di quella soglia di dimensione e percettibilità che l’art. 11 C.G.S. richiede ai fini della sua sanzionabilità. A tale ultimo specifico riguardo, la reclamante rileva che, come attestato dalla Relazione della Procura Federale, tutti i collaboratori di quest’ultima risultano posizionati in prossimità della “curva nord” o delle panchine delle squadre e, quindi, nelle vicinanza del settore dello stadio dal quale si è diffuso il coro, mentre nessuno di essi è collocato in altre parti dell’impianto sportivo, come sarebbe stato necessario per poter fondatamente sostenere la percezione del coro stesso nelle restanti parti dello stadio. 5 Il reclamo è fondato e va accolto proprio con riferimento al rilievo da ultimo esposto, in ordine alla collocazione di tutti i collaboratori della Procura Federale in parti dello stadio – curva nord e panchine – effettivamente prossime al settore di provenienza del coro discriminatorio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Corte di Giustizia Federale SS.UU. – Ricorso Frosinone Calcio – Com. Uff. n. 179 del 20.1.2014 relativo al testo della decisione di cui al Com. Uff. n. 124/CGF del 28.11.2013), ai fini della sanzionabilità delle società ex art. 11 C.G.S., si richiede infatti che il comportamento censurabile, fermo il concorrente profilo del suo dimensionamento, sia stato posto in essere con modalità di percezione reale del fenomeno tali da configurare come discriminatorio il comportamento stesso. Per dirla con le parole della decisione richiamata: “Anche per quanto riguarda la percezione è evidente che il legislatore federale, con l’emendamento dell’ottobre 2013, abbia voluto fare riferimento alle conseguenze dei comportamenti discriminatori e non solo al mero fatto che l’atteggiamento in parola (striscioni, o cori) sia stato letto o ascoltato da qualcuno. E’ evidente che ci si deve trovare in presenza di fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sulle funzioni dell’evento sportivo e quindi dello <> […]”. Nel caso di specie, a motivo della collocazione di tutti i collaboratori della procura federale nei pressi del settore di provenienza del coro o delle panchine, non vi sono elementi per poter affermare che il coro in questione fosse effettivamente udibile anche nel resto dello stadio ed avesse dunque le caratteristiche di dimensione e percezione del fenomeno richieste ai fini della sua sanzionabilità ex art. 11 C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C Internazionale Milano S.p.A. di Milano, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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