F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. TONELLI LORENZO SEGUITO GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 26 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 06 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. TONELLI LORENZO SEGUITO GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015) Con ricorso del 27.4.2015 la società Empoli F.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana, ha proposto reclamo e richiesta di copia degli atti ufficiali visto il referto arbitrale del 26.4.2015, ovvero del collaboratore Federale Pastore Antonio che, al termine della gara in questione, ovvero Atalanta/Empoli del 26.4.2015, disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, riportava nel referto che al termine della gara, sul terreno di gioco, il calciatore dell’Empoli n. 26 sig. Tonelli Lorenzo profferiva nei confronti del calciatore dell’Atalanta n. 19 Denis German la seguente frase:” Ti ammazzo a te e la tua famiglia”. Sulla scorta di tale referto, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015, letto il rapporto della Procura Federale, deliberava di sanzionare il calciatore Tonelli Lorenzo della società Empoli F.C. per una giornata effettiva di gara. Con nota del 27.4.2015 la società Empoli F.C., per il tramite dei propri legali adducendo ad errore di stampa la richiesta di procedura d’urgenza ne inoltrava altra per la procedura ordinaria ex art, 36 bis C.G.S.. Con atto di motivi di reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015, la società Empoli F.C. rappresentava che il proprio calciatore giammai aveva minacciato l’avversario, né sul terreno di gioco né nel dopo gara sotto il tunnel che porta agli spogliatoi, nel quale il Tonelli era entrato senza che si verificasse alcun episodio rilevante. Inoltre, la società Empoli F.C. rilevava anche che il referto scritto del sig,. Pastore parrebbe essere smentito dal medesimo soggetto destinatario della presunta frase, ossia l’atalantino Denis, per il quale come riportato dall’ANSA, la frase sarebbe stata pronunciata dal difensore dell’Empoli “mentre rientravano negli spogliatoi”. La difesa dell’Empoli rilevava inoltre che, per il consolidato orientamento della Corte, si è sempre distinto tra calciatori in campo, sottoposti alla giurisdizione esclusiva degli Ufficiali di gara e per quello che qui rileva alla disciplina dell’automatismo della squalifica in caso di espulsione inflitta dall’arbitro, e le altre situazioni che, come quella oggetto del procedimento de quo, non rientrerebbero nella giurisdizione degli organi di disciplina. Nel merito inoltre la soc. Empoli FC ricorda come il proprio calciatore neghi con forza di aver mai pronunciato la frase incriminata e che gli avvenimenti indurrebbero a ritenere che ciò sia in associazione al tentativo dell’aggressore Denis di veder mitigate le conseguenze del suo ingiustificabile comportamento. 2 Comunque la locuzione verbalizzata, ad avviso della soc. Empoli, non appare di tale gravità da giustificare la sanzione irrogata, non potendo essere qualificata come “gravemente intimidatoria”. Pertanto la società Empoli F.C. contesta sia l’evento storico, sia la valutazione dello stesso effettuata dal Giudice Sportivo, osservando che (alla frase) non può essere attribuita nessuna valenza particolare, essendo la stessa espressione del suo punto di vista, liberamente censurabile, non potendosi interpretarla come “gravemente intimidatoria”, considerando inoltre che della stessa non vi è traccia negli atti ufficiali. Conseguentemente ritiene la squalifica disposta di per sé manifestamente eccessiva rispetto alla reale valenza intimidatoria (minima) della frase, considerata inoltre la credibilità dell’asserita intimidazione che mai sarebbe stata suscettibile di attuazione e del fatto che il Denis non si è certo fatto intimidire dalla stessa. Pertanto la società Empoli F.C., richiede in via istruttoria chiarimenti al Collaboratore della Procura Federale sig. Antonio Pastore sull’episodio sanzionato ed oggetto del reclamo, in via principale l’annullamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e subordinatamente ancora la commutazione della squalifica in ammenda, proporzionata alla gravità. All’udienza del 29.4.2015 la Corte, dopo la discussione della difesa delle parti e l’intervento anche del calciatore Tonelli, disponeva ulteriori accertamenti a carico della Procura, sospendendo nelle more l’esecuzione della sanzione inflitta (ordinanza di cui al Com. Uff. n. 100/CS del 29.4.2015). La Procura Federale disponeva, conseguentemente, ulteriori accertamenti, raccogliendo le dichiarazioni del calciatore atalantino German Denis e del direttore operativo della società bergamasca Roberto Spagnolo, nonché, con altro collaboratore, quelle del capitano dell’Empoli Massimo Maccarone. Le suddette audizioni non hanno consentito di individuare altre persone in grado di riferire di aver sentito la frase incriminata, ma convergono sul fatto che molto prima dell’aggressione di Denis a Tonelli l’attaccante bergamasco era già infuriato sostenendo di aver ricevuto delle offese alla sua famiglia da Tonelli, perlomeno questo era quello che Denis andava dicendo una volta rientrato negli spogliatoi dopo l’intervista con Sky di fine partita. Il team ispettivo composto dagli avvocati Stefano Rossi e dall’avvocato Marco Bellocari, coordinati dal Procuratore Federale aggiunto dott. Carlo Loli Piccolomini, ha ritenuto utile, in particolare, concentrarsi su due aspetti principali, ovvero focalizzare in maniera dettagliata l’accaduto e cercare ulteriori risconti, con la duplice finalità di verificare se altre persone, oltre al collaboratore, avessero potuto udire la frase e raccogliere elementi indiziari a supporto dell’esistenza di una provocazione a monte della ingiustificabile condotta del Denis. Il primo aspetto è stato chiarito con una richiesta di supplemento relazione al collaboratore Antonio Pastore che nell’allegato alle sezioni (pag. 9 del rapporto partita) aveva scritto della frase incriminata pronunciata da Tonelli verso Denis “ti ammazzo a te e alla tua famiglia”, pronunciata al termine della gara. Nel supplemento di relazione del 14.5.2015 il collaboratore Pastore spiega che “termine della gara” è da intendersi nel momento immediatamente successivo al triplice fischio finale allorquando lo stesso, che era accanto alla panchina della squadra di casa entra “all’istante” e “con passo spedito” sul terreno di gioco dirigendosi verso il centrocampo . A circa dieci metri dal centro ma ad un metro dai contendenti udiva inequivocabilmente Denis dire a Tonelli “cosa vuoi?” e per due volte quest’ultimo rispondeva “ti ammazzo a te e alla tua famiglia” con tono di voce perentorio e poco amichevole. Il collaboratore Pastore precisa, inoltre, che “nel frangente non erano presenti nelle vicinanze alcun calciatore e/o dirigente delle due squadre”, ed infine riferiva che Denis al rientro negli spogliatoi aveva incrociato il capitano dell’Empoli Maccarone al quale riferiva che Tonelli doveva lasciar stare la sua famiglia; sicché si evidenzia l’infondatezza della tesi secondo cui le offese del Tonelli siano un argomento creato ad hoc nel tentativo di Denis di evitare le gravi conseguenze delle sua aggressione, tesi che a sua volta presuppone che il collaboratore della Procura Federale abbia attestato falsamente di averle sentite. Tale tesi non risulta aver fondamento alcuno, oltre che altamente lesiva dell’immagine del collaboratore e dell’Ufficio della Procura Federale. Al contrario le risultanze in atti, anche in relazione al supplemento di istruttoria eseguito, 3 evidenziano che risulta sufficientemente provata e non contraddetta la condotta oggetto della sanzione. Per questi motivi la C.S.A., I Sezione, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.C. di Empoli (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it