F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 19 Novembre 2015 (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ROSATO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl – (nota n. 2601/34pf15- 16/SP/MS/gb del 17.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 19 Novembre 2015 (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ROSATO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 2601/34pf15- 16/SP/MS/gb del 17.9.2015). Il deferimento Con provvedimento del 25 settembre 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Pietro Rosato, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Lupa Castelli Romani Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico Lega Pro 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 400.000,00; b) la Società Lupa Castelli Romani Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Rosato, legale rappresentante pro tempore della Società Lupa Castelli Romani Srl. Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti non hanno depositato memorie difensive. Il patteggiamento Alla riunione del 29.10.2015 il Signor Pietro Rosato con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Pietro Rosato ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Pietro Rosato sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito per la Società Lupa Castelli Romani Srl. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con conseguente irrogazione della seguente sanzione: alla Società Lupa Castelli Romani Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva. Nessuno è comparso per la Società deferita. Motivi della decisione Il deferimento in questione è fondato e pertanto merita di essere accolto. La documentazione versata in atti ha consentito di accertare la circostanza secondo la quale la Co.Vi.So.C. nella riunione del 30 luglio 2015 riscontrava in capo alla Società Lupa Castelli Romani Srl l’inosservanza nei termini stabiliti dal titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27 aprile 2015 dell’adempimento costituito dal deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 400.000,00. La Co.Vi.So.C., alla luce di quanto sopra, con nota del 10 agosto 2015 segnalava la vicenda alla Procura Federale la quale, svolta l’attività istruttoria, ritenuto di non dover disporre l’archiviazione del procedimento, avvisava i soggetti oggi deferiti ai sensi e nelle forme di cui all’art. 32 ter, comma 4, del CGS della conclusione delle indagini. Alla luce di quanto in atti la responsabilità disciplinare della Società deferita appare accertata e, pertanto, il deferimento in questione deve essere accolto. Per quanto riguarda le sanzioni da irrogare, alla luce del contegno processuale dei deferiti e del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi Federali, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Pietro Rosato. Infligge alla Società Lupa Castelli Romani Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.
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