F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 24 Novembre 2015 (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NAPOLITANO (Presidente), APICELLA GAIA, ATANIA TONIA, ATTANASIO MARIA CELESTE, AVOLIO ILEANA, AVVISATO MARIA ROSARIA, BALBI MARIAGRAZIA, BALLETTA CLELIA, BUONOMO GIOVANNA, BUONONATO IOLANDA, CAPOLUONGO ELISABETTA, CARBANE MARIA IMMACOLATA, CERLIENCO EMANUELA, CERVO MARIA, CICCARELLI CARMELA, CICCARELLI VITTORIA, DE LAURENTIIS TIZIANA, DIALETTO FRANCESCA, EREDITA ANGELA, ESPOSITO MARTINA, ESPOSITO VALENTINA CIRA, FRUGGIERO ROSA, GALLO CLAUDIA, GALLUCCIO STEPHANIE, GANDY LUNA ANNABELLA, GARGHENTINI NATASCHA, JACKSON CHRISTINE VIOLET, MAZZA GIOVANNA, NAPOLITANO LUCIA, NAPOLITANO MARIA RITA, ONESTO ROBERTA, ORGASMO RITA, PIERNO ANNUNZIATA, POLVERINO FEDERICA, PONTICIELLO MARIA, RAZZA SIMONA, ROMANO ALESSIA, TADDEO SARA, TESTA ANNAMARIA (calciatrici), Società ASD DOMINA NEAPOLIS – (nota n. 0802/625 pf14-15 GT/dl del 21.7.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 24 Novembre 2015 (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NAPOLITANO (Presidente), APICELLA GAIA, ATANIA TONIA, ATTANASIO MARIA CELESTE, AVOLIO ILEANA, AVVISATO MARIA ROSARIA, BALBI MARIAGRAZIA, BALLETTA CLELIA, BUONOMO GIOVANNA, BUONONATO IOLANDA, CAPOLUONGO ELISABETTA, CARBANE MARIA IMMACOLATA, CERLIENCO EMANUELA, CERVO MARIA, CICCARELLI CARMELA, CICCARELLI VITTORIA, DE LAURENTIIS TIZIANA, DIALETTO FRANCESCA, EREDITA ANGELA, ESPOSITO MARTINA, ESPOSITO VALENTINA CIRA, FRUGGIERO ROSA, GALLO CLAUDIA, GALLUCCIO STEPHANIE, GANDY LUNA ANNABELLA, GARGHENTINI NATASCHA, JACKSON CHRISTINE VIOLET, MAZZA GIOVANNA, NAPOLITANO LUCIA, NAPOLITANO MARIA RITA, ONESTO ROBERTA, ORGASMO RITA, PIERNO ANNUNZIATA, POLVERINO FEDERICA, PONTICIELLO MARIA, RAZZA SIMONA, ROMANO ALESSIA, TADDEO SARA, TESTA ANNAMARIA (calciatrici), Società ASD DOMINA NEAPOLIS - (nota n. 0802/625 pf14-15 GT/dl del 21.7.2015). Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Francesco Napolitano, Presidente della Società ASD Domina Neapolis, Apicella Gaia, Atania Tonia, Attanasio Maria Celeste, Avolio Ileana, Avvisato Maria Rosaria, Balbi Mariagrazia, Balletta Clelia, Buonomo Giovanna, Buononato Iolanda, Capoluongo Elisabetta, Carbane Maria Immacolata, Cerlienco Emanuela, Cervo Maria, Ciccarelli Carmela, Ciccarelli Vittoria, De Laurentiis Tiziana, Dialetto Francesca, Eredita Angela, Esposito Martina, Esposito Valentina Cira, Fruggiero Rosa, Gallo Claudia, Galluccio Stephanie, Gandy Luna Annabella, Garghentini Natascha, Jackson Christine Violet, Mazza Giovanna, Napolitano Lucia, Napolitano Maria Rita, Onesto Roberta, Orgasmo Rita, Pierno Annunziata, Polverino Federica, Ponticiello Maria, Razza Simona, Romano Alessia, Taddeo Sara e Testa Annamaria, tutte calciatrici della Società ASD Domina Neapolis; la Società ASD Domina Neapolis, per rispondere: - il Sig. Francesco Napolitano, all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società ASD Domina Neapolis, della violazione dell’ art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non aver redatto l’accordo economico utilizzando l’apposito modulo previsto dalla normativa Federale, con le calciatrici di seguito elencate e per non aver provveduto al relativo deposito dello stesso; - le calciatrici Apicella Gaia, Atania Tonia, Attanasio Maria Celeste, Avolio Ileana, Avvisato Maria Rosaria, Balbi Mariagrazia Balletta Clelia, Buonomo Giovanna, Buononato Iolanda, Capoluongo Elisabetta, Carbane Maria Immacolata , Cerlienco Emanuela, Cervo Maria, Ciccarelli Carmela, De Laurentiis Tiziana, Dialetto Francesca Eredita Angela, Esposito Martina, Esposito Valentina Cira, Fruggiero Rosa, Gallo Claudia, Galluccio Stephanie, Gandy Luna Annabella, Garghentini Natascha, Jackson Christine Violet, Mazza Giovanna, Napolitano Lucia, Napolitano Maria Rita, Onesto Roberta, Orgasmo Rita, Pierno Annunziata, Polverino Federica, Ponticiello Maria, Razza Simona, Romano Alessia, Taddeo Sara e Testa Annamaria, all’epoca dei fatti tesserate per la Società ASD Domina Neapolis , della violazione art. 1 bis, comma 1, dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non aver redatto l’accordo economico sull’apposito modulo previsto dalla normativa Federale e per non aver segnalato tali violazioni poste in essere dal proprio Presidente con riferimento al mancato utilizzo del modulo ed al conseguente mancato deposito, alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza; - la Società ASD Domina Neapolis, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle sopra descritte condotte poste in essere, rispettivamente, dal Presidente Francesco Napolitano e dalle calciatrici suddette. Alla riunione del 14/10/2015 dopo aver ascoltato le richieste del rappresentante della Procura Federale, il deferito Francesco Napolitano rendeva dichiarazioni ribadendo che, come già dichiarato in sede di audizione davanti alla Procura Federale, i moduli contenenti gli accordi economici delle calciatrici erano stati inviati alla Federazione a mezzo della racc. A/R n. 14616021507-02 spedita in data 10/7/2014. Anche il difensore del deferito e della Società Domina Neapolis ribadiva tale tesi producendo l’originale della cartolina di ritorno della raccomandata senza la ricevuta di spedizione. Il Tribunale ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, invitava il deferito Francesco Napolitano a produrre copia dei moduli di tesseramento esibiti nel corso dell’audizione del 13.7.2015 dinanzi la Procura Federale. Disponeva altresì che venisse richiesta al Dipartimento Calcio Femminile nella persona della Dott.ssa Patrizia Cottini, il contenuto della raccomandata A/R n. 146160215072, pervenuta al Dipartimento Calcio Femminile in data 17.7.2014. Ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS, veniva disposta la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare. Con lettera del 16 ottobre 2015 la Segreteria della LND, Dipartimento Calcio Femminile, in esito a quanto richiesto, precisava che “…in data 10 luglio 2014 è stata spedita allo scrivente Dipartimento Calcio Femminile la seguente raccomandata A/R n. 146160215072 contenente la lista di svincolo relativa alle seguenti calciatrici: Iazzetta Rosa e Saviano Maddalena (vedi allegata fotocopia della lista con protocollo + fotocopia busta con numero raccomandata A/R n. 146160215072 + fotocopia nostro protocollo interno con data di spedizione 10/07/2014 e ricezione 15/07/2014”. Alla riunione del 18 novembre il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per Napolitano Francesco, mesi 6 (sei) di inibizione; - per Apicella Gaia, Atania Tonia, Attanasio Maria Celeste, Avolio Ileana, Avvisato Maria Rosaria, Balbi Mariagrazia, Balletta Clelia, Buonomo Giovanna, Buononato Iolanda, Capoluongo Elisabetta, Carbane Maria Immacolata, Cerlienco Emanuela, Cervo Maria, Ciccarelli Carmela, Ciccarelli Vittoria, De Laurentis Tiziana, Dialetto Francesca, Eredita Angela, Esposito Martina, Esposito Valentina Cira, Fruggiero Rosa, Gallo Claudia, Galluccio Stephanie, Gandy Luna Annabella, Garghentini Natascha, Jackson Christine Violet, Mazza Giovanna, Napolitano Lucia, Napolitano Maria Rita, Onesto Roberta, Orgasmo Rita, Pierno Annunziata, Polverino Federica, Ponticiello Maria, Razza Simona, Romano Alessia, Taddeo Sara e Testa Annamaria, 4 (quattro) giornate di squalifica; - per la Società ASD Domina Neapolis, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Il difensore dei deferiti Napolitano e Società Domina Neapolis ribadiva la tesi difensiva già esposta nel corso della riunione del 14 ottobre e insisteva per il pieno proscioglimento dei suoi assistiti. Nessuno compariva per le calciatrici. All’esito del dibattimento risulta accertato senza alcun dubbio che la Società Domina Neapolis e per essa il suo Presidente Francesco Napolitano non ha depositato nei termini gli accordi economici stipulati con 38 calciatrici. L’art. 94 ter, comma 2° delle NOIF, prevede infatti che gli accordi tra calciatori e tesserati debbono essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso i Comitati e le Divisioni di competenza, a cura della Società. La tesi difensiva risulta smentita non solo dalla dichiarazione resa dal Dipartimento calcio Femminile che l’ha smentita individuando con certezza il contenuto della raccomandata A/R n. 146160215072 spedita il 10/7/2014 (la lista di svincolo relativa alle calciatrici Iazzetta Rosa e Saviano Maddalena), ma anche da molteplici riscontri oggettivi. In particolare il formato della busta è assolutamente inidoneo a contenere 38 accordi economici oltre, presumibilmente, una lettera di accompagno. Inoltre la busta reca la stampigliatura con il costo di spedizione della raccomandata pari a € 4,30. All’epoca dei fatti (luglio 2014) le condizioni economiche che Poste Italiane applicavano per servizi della specie (raccomandata A/R) erano contenute nella manovra tariffaria approvata con delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012, in GU n.1 del 2-1-2013, secondo cui per le raccomandate A/R di peso sino a 20 grammi il costo era pari a € 4,30 mentre per un peso compreso fra 20 e 50 grammi, il prezzo era elevato ad € 5,35 e per un peso da 50 a 100 grammi il costo era di € 5,65. É notorio che la carta in commercio per uso “corrispondenza/atti” ha un peso di almeno 5 grammi. Pertanto 38 fogli non potevano pesare 20 grammi ma almeno 190 e avrebbero scontato una tariffa di gran lunga superiore a quella applicata alla raccomandata A/R n. 146160215072. Alla luce di quanto sin qui osservato, si deve concludere che la busta in esame non conteneva e non poteva contenere – come sostenuto dai deferiti - n. 38 contratti economici e, quindi, che questi atti non sono stati mai spediti con la raccomandata A/R n. 146160215072. La discrepanza tra la data di consegna annotata sulla cartolina di ritorno (apparentemente 17/7) e quella risultante dal protocollo del Dipartimento Calcio femminile (15/7) non appare significativa potendosi ascrivere a molteplici ragioni (a mero titolo esemplificativo ––dall’errore materiale alla non contestuale riconsegna della cartolina al postino). Che sia pervenuta il 15/7 oppure il17/7 quella raccomandata non poteva contenere i 38 contratti. Peraltro la cartolina è priva del timbro della posta proprio per la consegna. Comunque tale discrepanza non è in grado di scalfire le certezze derivanti dalle circostanze sopra esposte. La responsabilità del deferito Napolitano è pienamente provata ma occorre precisare che la condotta qui sanzionata è solo l’omesso deposito degli accordi economici. La redazione di tali accordi su modelli diversi da quelli approvati dalla federazione non appare provata e comunque tale condotta rimane assorbita dall’omesso deposito degli stessi. A diverse conclusioni deve giungersi per le violazioni contestate alle calciatrici. Le contestazioni loro dirette per non aver provveduto al deposito degli accordi, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà e non l’obbligo (la norma così recita: “il deposito può essere effettuato”) di provvedere al deposito dell’accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso. Inoltre non pare potersi ascrivere alle calciatrici un obbligo di segnalare una condotta del proprio Presidente presumibilmente ignorata. La Domina Neapolis risponde quindi per responsabilità diretta solo per la condotta del proprio Presidente. In ordine al trattamento sanzionatorio non può sottacersi il comportamento processuale dei deferiti Napolitano e Domina Neapolis che hanno affermato contrariamente al vero che nel plico inviato con la racc. A/R n.146160215072 spedita il 10/7/2014 fossero contenuti i 38 contratti. Ciò unitamente a quanto previsto dall’ art 16 comma 1 del CGS fanno ritenere congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge a Napolitano Francesco la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società ASD Domina Neapolis quella dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Proscioglie gli altri deferiti dalle incolpazioni loro rivolte.
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