F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 24 Novembre 2015 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAMPITIELLO (Presidente e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), Società TARANTO FC 1927 Srl – (nota n. 2126/931 pf14-15 AM/ma del 2.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 24 Novembre 2015 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAMPITIELLO (Presidente e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), Società TARANTO FC 1927 Srl - (nota n. 2126/931 pf14-15 AM/ma del 2.9.2015). Il deferimento La Procura Federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. Campitiello Domenico – quale Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Taranto FC 1927 Srl – per rispondere della violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del CGS circa i principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, per avere impedito, con condotta ostruzionistica e dilatoria, ai soci di minoranza della Società Taranto Football Club 1927 Srl – non partecipanti all’amministrazione – di poter accedere ai documenti amministrativi e contabili e svolgere le attività di controllo e di verifica loro riservate per legge, pur a fronte delle richieste formulate in tal senso dagli stessi. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che la condotta ostruzionistica del Campitiello aveva impedito ai soci di minoranza di verificare la correttezza dell’operato dell’amministratore soprattutto per quanto concerne gli aspetti relativi all’attività sportiva della Società, quali ad esempio i contratti stipulati con i tesserati e quelli di sponsorizzazione, oltre ovviamente tutti quelli necessari per il riscontro della sussistenza di squilibri finanziari implicanti gravi e pregiudizievoli conseguenze tra cui la mancata iscrizione al Campionato di appartenenza. - la Società Taranto FC 1927 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al suo Presidente e Legale rappresentante. Il patteggiamento Alla riunione del 26.10.2015 la Società Taranto FC 1927 Srl, tramite il proprio legale, con la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Taranto FC 1927 Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per la Società Taranto FC 1927 Srl, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.” Il procedimento è proseguito per il Sig. Domenico Campitiello. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei). Nessuno è comparso per il Campitiello. I motivi della decisione. Il deferimento è fondato e va accolto. Nei termini assegnati, il Sig. Campitiello ha fatto pervenire memoria difensiva a mezzo della quale in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del deferimento per omessa rituale notifica – avvenuta quest’ultima tramite comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo della Società quando invece il medesimo incolpato non ricopriva più alcuna carica societaria ed aveva altresì ceduto le quote di sua proprietà – e nel merito l’infondatezza degli addebiti contestati; Preliminarmente, va rigettata l’eccezione spiegata dalla difesa dell’incolpato circa l’inammissibilità del deferimento per omessa rituale notifica dello stesso e comunque per violazione dell’art. 38, VIII Comma, CGS, atteso che quest’ultimo prevede modalità differenti ed alternative tra esse circa le notificazioni degli atti. Ad ogni buon conto, ponendo mente al contenuto della memoria difensiva depositata in atti dall’incolpato, risulta evidente che non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di difesa tanto è vero che lo stesso ha ivi compiutamente svolto tutte le proprie deduzioni ed allegazioni di merito non limitandosi certamente a svolgere mere eccezioni in rito. Del resto la costituzione in giudizio dell’incolpato sana eventuali vizi della vocatio in ius atteso che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Ciò posto e passando al vaglio del merito del deferimento, il Tribunale rileva che i documenti acquisiti in atti offrono ampia ed inequivoca prova della fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale circa la contrarietà ai principi di cui all’art. 1 bis del comportamento ostruzionistico posto in essere dall’odierno incolpato. E difatti quest’ultimo ha di fatto impedito ai soci di minoranza di verificare la correttezza dell’operato societario sia in ordine agli aspetti relativi all’attività sportiva - quali ad esempio i contratti in essere con tesserati e sponsor – che in merito agli equilibri finanziari ed economici della Società. Tale ricostruzione del resto non è minimamente inficiata dalle deduzioni difensive svolte dall’odierno incolpato, risolvendosi le stesse nell’ammissione stessa dei fatti contestati e non essendo suscettibile di alcun apprezzamento giuridico la giustificazione addotta a sostegno del proprio comportamento. Per quanto precede, è pertanto sanzionabile la condotta ascritta all’odierno incolpato. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura nonché accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo Il dispositivo. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società Taranto FC 1927 Srl. Infligge al Signor Campitiello Domenico la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre).
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