LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 171 del 23.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia SERPIETRI/S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 171 del 23.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia SERPIETRI/S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 0/7/08/2015 il sig. Mattia SERPIETRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. CYNTHIA 1920 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Precisando di aver percepito rate per €.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.080,00 maturata alla data del reclamo. Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stato allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (cosi come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Mattia SERPIETRI nei confronti della Società S.S.D.CYNTHIA 1920 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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