LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 171 del 23.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro MORGILLO/A.S.D.SCAFATESE CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 171 del 23.11.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro MORGILLO/A.S.D.SCAFATESE CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/06/2015 il sig. Pietro MORGILLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. U.S. SCAFATESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società faceva pervenire le proprie controdeduzioni in data 28/10/2015 tramite il proprio legale ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. U.S. SCAFATESE CALCIO al pagamento in favore del sig. Pietro MORGILLO della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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