F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. CARLO PALLAVICINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 2, E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 11133/518PF11-12/SP/GT/DL DEL 28.5.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. CARLO PALLAVICINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 2, E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 11133/518PF11-12/SP/GT/DL DEL 28.5.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015) Con reclamo, inviato in data 29.7.2015, il signor Carlo Pallavicino adiva questa Corte per veder riformata la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in data 22.7.2015 (Com. Uff. n.10/TFN – Sezione Disciplinare 2015/2016), che ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti). Il Tribunale Federale assumeva tale decisione a seguito del deferimento della Procura Federale a carico dello stesso Pallavicino, “per avere egli, in violazione dell'art.1 bis comma 1 C.G.S. (ex art. 1 comma 1 C.G.S. all'epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 12, comma 2 e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti in vigore dall'!.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all'art. 93 comma 1 N.O.I.F, svolto l'attività di agente in favore del Piacenza, in forza di formale mandato ricevuto, in occasione del contratto stipulato dal calciatore Moscardelli con la predetta società in data 14.7.2008, rappresentando di fatto, al contempo, anche il calciatore, in carenza di rituale mandato; così determinando una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto di rappresentare le rispettive controparti nella medesima operazione; nonché, per non essersi accertato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 14.7.2008, essendo formalmente l'agente della società Piacenza.” In breve, il Tribunale Federale Nazionale, rigettate le questioni pregiudiziali attinenti alla astratta non punibilità della condotta contestata, alla prescrizione ex art 18 C.G.S. all'epoca vigente (oggi art. 25) ed al “presofferto”, riteneva ampiamente provata, sulla base delle risultanze istruttorie e nonostante le deduzioni difensive, l’esistenza del rapporto intercorrente tra il Moscardelli ed il Pallavicino ed infliggeva dunque al Pallavicino la sanzione suddetta. Avverso tale decisione il Pallavicino avanzava reclamo, sottoponendo, sostanzialmente, al vaglio di codesta Corte le stesse argomentazioni addotte a discarico in prima istanza. La V Sezione della Corte, competente rationemateriae, nella riunione del 5.8.2015, considerato che, ai fini della decisione, si poneva l'esigenza di una valutazione dei rapporti tra l'art. 45 del C.G.S. CONI e l'art. 25 C.G.S. FIGC, questione particolarmente rilevante ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S. FIGC, proponeva al Presidente della C.F.A. l'esame del ricorso a Sezioni Unite, che veniva conseguentemente disposto. Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni rassegnate. E' intervenuto, altresì, il rappresentante della Procura Federale che ha insistito per il rigetto del reclamo. La Corte si è posta in prima battuta il problema della corretta lettura dell'art. 45 C.G.S. CONI e dei suoi rapporti con l'art. 25 C.G.S. FIGC, anche alla luce della precedente pronuncia di questa Corte medesima, pubblicata sul Com. Uff. n. 70/CFA (2014-2015), trovandosi, in particolare, a dover valutare se il contenuto dispositivo dell'art. 45 C.G.S. CONI possa dover comportare una parziale disapplicazione del disposto dell'art. 25 C.G.S. FIGC, nell'ipotesi di sovrapposizione delle due fattispecie. Orbene, è il caso, in questa sede, di riaffermare quanto già dichiarato da questa Corte in ordine alla necessità, per una corretta esegesi del quadro normativo di riferimento, di dover tenere conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell'ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale ed esofederale. E' d'uopo, preliminarmente, affermare che all'interno di tale contesto normativo assume preminente rilievo il C.G.S. CONI che assurge a paradigma di legittimità ed a sistema normativo di chiusura applicabile in mancanza di norme settoriali speciali. E' di tutta evidenza, pertanto, che, nel caso di specie, sarà necessario che l'interprete fermi la propria attenzione al rapporto tra la “normativa generale” e la “normativa speciale” nelle ipotesi in cui il C.G.S. FIGC esprima una norma espressa in materia, come nel caso in esame. Ritiene, infatti, questo Organo giudicante che si debba fare applicazione del principio lexspecialisderogatlegi generali quale criterio concepito come strumento per risolvere le antinomie giuridiche ed in particolare quella particolare forma di antinomia comunemente nota col nome di antinomia totale-parziale. E' a tutti noto che il criterio della specialità suggerisce di preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva. E' determinante, ai fini della soluzione del caso specifico, la lettura del comma 2 dell'art. 1 C.G.S. FIGC che recita: “Per tutto quanto non previsto dal presente codice si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI.”. Tale norma introduce una clausola cd. di residualità in favore del C.G.S. CONI, destinato a riespandersi, come disciplina di diretto riferimento, ogni qualvolta non si rinvenga nell'ambito dell'ordinamento settoriale una specifica regola juris. Si pone a questo punto, sul presupposto di quanto delineato, la necessità di verificare se la materia della prescrizione trova compiuta trattazione nel corpo normativo del C.G.S. FIGC. Orbene, va rilevato che, al contrario di altre materie, il C.G.S FIGC adotta una disciplina organica della prescrizione nell'art. 25 C.G.S e, pertanto, alla luce dei principi sopra esposti non trova spazio nel caso specifico la disciplina generale dettata del C.G.S. CONI. Risolta la problematica sollevata in ordine ai rapporti tra norme di natura endofederale e norme sportive sovraordinate, non resta a questa Corte che valutare gli altri motivi di ricorso. Va osservato che su alcuni di essi (il presunto presofferto, la prescrizione ex art. 25 C.G.S. FIGC) il Tribunale Federale nazionale – Sezione Disciplinare ha ampiamente motivato e non si rinvengono né negli scritti difensivi, né nelle risultanze processuali, elementi che ne giustifichino la censura in base alle deduzioni di appello. Al contrario, con riferimento alla condotta censurata, la Corte ritiene non sufficientemente provata l'esistenza di un rapporto occulto tra il Pallavicino ed il Moscardelli, trovando che la condotta degli stessi possa avere una logica giustificazione nella ricostruzione prospettata dal ricorrente. Né può ritenersi sufficiente a dimostrare il contrario la sola dichiarazione dell'Armenia, peraltro imprecisa e generica. Cade conseguentemente anche il secondo capo di imputazione, relativo alla mancata aggiunta del nome del procuratore sul modulo. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Carlo Pallavicino, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it