F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino/Juventus, disputato in data 26.4.2015 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva alla Torino F.C. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00, per responsabilità oggettiva della Società stessa per il comportamento dei propri sostenitori. In particolare, il Giudice Sportivo rilevava come la Società doveva rispondere per “l’ininterrotto e pericoloso lancio nel corso della gara” da parte delle tifoserie “di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale assumeva che, in base a quanto rilevato dalla Procura Federale, i sostenitori della Juventus, posizionati nel settore ospiti dello stadio, avrebbero per primi lanciato gli oggetti descritti dal Giudice Sportivo verso i tifosi granata, i quali, al solo fine di difendersi, avrebbero restituito i predetti oggetti, rilanciando gli stessi verso il Settore Sud. La Società, inoltre, sosteneva l’eccessiva onerosità della sanzione comminata e chiedeva l’accertamento della ricorrenza delle due circostanze attenuanti previste dalle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, C.G.S., atteso che la Società stessa avrebbe sempre collaborato con le forse dell’ordine ai fini di prevenzione e vigilanza, nonché avrebbe adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione della stessa, idonei a prevenire comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento, impiegando risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 26.6.2015, la discussione e la decisione della posizione della Società venivano rinviate, dal momento che la Corte stessa riteneva opportuno emettere una decisione univoca anche nei confronti della Juventus F.C., la quale era stata sanzionata per il medesimo fatto oggetto del presente procedimento, ma risultavano ancora in corso accertamenti in relazione all’ascrivibilità ai tifosi abbonati al Settore Sud della responsabilità per il lancio di una “bomba-carta” avvenuto nel corso della medesima gara. Successivamente, all’udienza del 30.7.2015, è presente il difensore della Torino F.C., che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, depositando, altresì, proprie note. In tale scritto, il predetto difensore evidenzia come la Società sarebbe stata sanzionata per responsabilità oggettiva per un evento scatenato da un tifoso, il Sig. Saurgnani, di un altro club, nonché come la Società stessa abbia subito un grosso danno, essendo stata costretta a disputare la successiva gara in casa contro l’Empoli con la chiusura dell’intero stadio, con accesso consentito ai soli abbonati. 2 La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come alla luce dei documenti prodotti dalla Società, non sia possibile accertare, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti necessari perché sia riconosciuta la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1 C.G.S.. In merito, invece, alla condotta avente ad oggetto il lancio di bengala, fumogeni e bottiglie, posta in essere da entrambe le tifoserie nel corso della gara, questa Corte, in ragione della dinamica dell’evento in questione, ritiene, per profili di congruità ed in analogia con il trattamento riservato alla controparte nel caso specifico, di dover ridurre l’ammenda inflitta alla somma di € 30.000,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Torino F.C. di Torino, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 30.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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