F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 17 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALDERONI MARCO SEGUITO GARA NOVARA/LATINA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 13 dell’8.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/CSA del 17 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALDERONI MARCO SEGUITO GARA NOVARA/LATINA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 13 dell’8.9.2015) Con reclamo in data 15.9.2015, la U.S. Latina Calcio S.r.l. ha impugnato la squalifica di 3 giornate effettive irrogata al proprio calciatore Marco Calderoni con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 13 dell’8.9.2015, per avere lo stesso calciatore “al 47° del secondo tempo, colpito con una gomitata al volto un avversario” nella gara Novara/Latina valevole per il Campionato di Serie B del 6.9.2015, chiedendone la riduzione, in via principale, ad una sola giornata effettiva, in via subordinata, ad una giornata effettiva di squalifica convertendo le residue in un’ammenda proporzionata alla limitata gravità del fatto, tenuto conto del campionato di appartenenza, ovvero a due giornate effettive di gara. Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che, a causa della sua posizione in campo, l’arbitro ha solo intravisto il calciatore allungare il braccio verso l’avversario il quale, non appena sfiorato, ha platealmente quanto antisportivamente simulato di essere stato colpito al volto, inducendo quindi il direttore di gara a ritenere erroneamente che il Calderoni avesse attinto l’avversario al volto con una gomitata. Al contrario, si è trattato di una mera azione di gioco nella quale il Calderoni tenta di prendere posizione distendendo il suo braccio destro all’altezza del petto dell’avversario, strattonandolo. Questa Corte, ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto, atteso che la condotta posta in essere dal calciatore Calderoni nella fattispecie, alla luce delle deduzioni e delle allegazioni della ricorrente, può ritenersi effettivamente priva dei connotati della violenza, ancorchè gravemente antisportiva. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina, riduce la sanzione inflitta al calciatore Calderoni Marco a due giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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