F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. PANCARO GIUSEPPE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA CATANIA/CESENA DEL 20.8.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 20 del 21.8.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. PANCARO GIUSEPPE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA CATANIA/CESENA DEL 20.8.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 20 del 21.8.2015) Con reclamo introdotto nelle forme e termini regolamentari, la società Calcio Catania ha impugnato le sanzioni della squalifica per 1 gara e dell’ammenda di € 5.000,00, inflitte al proprio allenatore sig. Giuseppe Pancaro con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 21.8.2015, in relazione alla gara Catania/Cesena del giorno precedente, valevole quale terzo turno TIM CUP. La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione, non proporzionata all’espressione meramente irriguardosa pronunciata dal Pancaro nei confronti della terna arbitrale, senza che la stessa possa ritenersi ingiuriosa e/o offensiva. A parere della Corte il reclamo è solo parzialmente fondato, in quanto la condotta del Pancaro resta effettivamente meritevole di punizione disciplinare, anche se in misura ridotta rispetto a quella irrogata, tenuto conto che – anche alla luce di precedenti statuizioni di questa stessa Corte – le parole proferite, per come pronunziate, si rivelano semplicemente, seppur gravemente, irriguardose, e pertanto non direttamente ingiuriose. Inoltre, il comportamento non appare essere stato gravemente plateale in quanto le parole sono state ascoltate soltanto dal Quarto Ufficiale, ed infine non può trascurarsi che il sanzionato, non gravato da precedenti specifici, alla notifica del provvedimento di espulsione, “abbandonava prontamente il terreno di gioco”, dando prova di indiscutibile rispetto nei confronti della decisione arbitrale. La C.S.A., pertanto, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania limita la sanzione alla sola squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Pancaro Giuseppe, senza ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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